Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione a Global Multiservice Italy S.r.l. nella gara RAI per la distribuzione di quotidiani e periodici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Servizi Diffusionali S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto RAI a Global Multiservice Italy S.r.l. per il servizio di distribuzione di quotidiani e periodici presso le sedi RAI di Roma. Servizi Diffusionali contestava la congruità dell’offerta della concorrente, ritenuta anomala per i bassi costi della manodopera dichiarati, e la presunta mancata conformità al contratto collettivo richiesto. Il TAR ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la RAI ha correttamente svolto il procedimento di verifica dell’anomalia e non emerge la violazione dei principi sui contratti collettivi, trattandosi di un errore materiale nella documentazione. Sono respinte anche le domande di risarcimento e di subentro nel contratto. Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che la stazione appaltante (RAI) ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica valutando l’offerta di Global Multiservice Italy S.r.l., sottoposta a un approfondito procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice Appalti. Il TAR precisa che la valutazione della congruità dell’offerta economica può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza, circostanza non ravvisata nel caso di specie: l’aggiudicataria ha fornito giustificazioni plausibili sui minori costi del servizio, che sono state verificate e ritenute idonee dalla RAI. Quanto alla presunta violazione delle norme sui contratti collettivi di lavoro (art. 11), la sentenza esclude qualsiasi elusione delle tutele lavoristiche: la differenza riscontrata nella documentazione è attribuita a un errore materiale, non rilevante ai fini della validità dell’offerta. Ne consegue il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti (richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e subentro), essendo venuto meno il presupposto d’interesse dopo la decisione di rigetto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è stato richiamato per sostenere che la stazione appaltante e le imprese offerenti devono applicare il contratto collettivo nazionale di settore più rappresentativo. La ricorrente lamentava la violazione di tale norma in quanto riteneva che l’aggiudicataria avesse applicato un CCNL diverso senza la dovuta dichiarazione di equivalenza; il TAR ha ritenuto che, in realtà, l’aggiudicataria aveva applicato il CCNL richiesto, e la discrepanza nella documentazione costituiva solo un errore materiale sanabile e non incidente sulla regolarità dell’offerta.
L’articolo 41, relativo ai criteri di progettazione e ai contenuti minimi delle offerte, è stato invocato dalla ricorrente per giustificare la presunta incongruità dell’offerta aggiudicataria in quanto non avrebbe rispettato i livelli minimi di manodopera necessari per l’esecuzione del servizio. Il TAR ha precisato che la normativa consente margini di autonomia nella composizione dei costi, a patto che siano fornite idonee giustificazioni e siano rispettati i minimi inderogabili di legge.
L’articolo 90 viene in rilievo in relazione agli obblighi di informazione e comunicazione circa l’avvenuta stipula del contratto tra RAI e l’aggiudicataria, a seguito dell’esito della gara; le comunicazioni previste sono state rispettate, e la domanda di declaratoria d’inefficacia del contratto si basa proprio su questo passaggio formale.
L’articolo 110 è centrale nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha accertato che la stazione appaltante ha seguito correttamente la procedura prevista, attivando il subprocedimento di verifica, richiedendo chiarimenti e motivazioni all’operatore economico, e concludendo che le spiegazioni erano congrue e la riduzione dei costi della manodopera era giustificata da economie di scala e caratteristiche organizzative proprie dell’aggiudicataria. Ai sensi del comma 5, l’esclusione dalla gara è giustificata solo se le spiegazioni fornite non risultano adeguate; qui, invece, sono state ritenute pienamente idonee.



