Gara servizi viaggi d’istruzione Consip: irricevibilità e inammissibilità ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis e carenza di interesse
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso presentato da Leonardo Educazione Formazione Lavoro S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara Consip per i servizi di organizzazione e gestione di viaggi di istruzione, limitatamente al lotto 1 e agli 8 sub-lotti geografici, contestando diversi aspetti della lex specialis di gara. Il Tribunale ha ritenuto che le censure sulla struttura stessa della lex specialis (requisiti di fatturato, unicità dell’offerta tecnica, base d’asta sul mark-up, assenza di vincoli di partecipazione/aggiudicazione, limite massimo di ribasso) avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente dopo la pubblicazione del bando e sono divenute quindi irricevibili per tardività. Ha inoltre rilevato una carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato in che modo avrebbe potuto ottenere una diversa aggiudicazione anche in caso di accoglimento del ricorso (assenza di prova di resistenza). Nel merito, comunque, il TAR ha ritenuto le doglianze infondate.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lazio, dopo aver ricostruito i fatti e le doglianze della ricorrente, ha adottato una decisione incentrata innanzitutto su questioni di rito. Applicando il consolidato orientamento per cui le clausole della lex specialis immediatamente lesive sono soggette all’onere di immediata impugnazione ai sensi dell’art. 120 c.p.a., il Tribunale ha rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso tempestivamente dalla pubblicazione del bando di gara, e non solo all’esito dell’aggiudicazione. Poiché i motivi esposti si dirigono contro l’impostazione generale della gara e i relativi requisiti, e non contro vizi specifici dell’aggiudicazione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività nella parte relativa all’impugnazione della lex specialis. Il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile sotto il profilo della carenza di interesse, mancando la dimostrazione concreta delle possibilità di ottenere una diversa aggiudicazione anche in caso di accoglimento (prova di resistenza). Il TAR, per completezza, ha anche analizzato in sintesi i motivi nel merito, ritenendoli comunque infondati sia rispetto alla determinazione del fatturato, sia sulla scelta di prendere a base d’asta il solo mark-up, sia sulla mancata previsione di limitazioni alla partecipazione plurilotto, sia sul limite al ribasso, ritenendo non violate le disposizioni e i principi del Codice degli Appalti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia (art. 2) è richiamato dal TAR a fondamento dell’onere delle parti di agire con correttezza e buona fede nel rapporto con l’amministrazione, in particolare per quanto riguarda la tempestiva impugnazione delle clausole della lex specialis considerate immediatamente lesive.
Il principio dell’accesso al mercato (art. 3) è stato invocato dalla ricorrente per contestare la presunta restrizione alla concorrenza derivante dalla struttura della gara; il TAR ha rilevato che la suddivisione in sub-lotti e i requisiti erano conformi al favor partecipationis e non configuravano ostacolo all’accesso.
L’articolo sulle soglie e metodi di calcolo dell’importo stimato è stato richiamato per contestare il metodo di determinazione della base d’asta (solo mark-up e non valore complessivo del servizio). Il TAR ha ritenuto che la scelta della stazione appaltante fosse ragionevole, in quanto il valore del pacchetto turistico non era predeterminabile a priori e la stima sul mark-up era legittima ai sensi dell’art. 14.
L’articolo sulle fasi delle procedure di affidamento è stato richiamato, ma il motivo attinente alle verifiche sugli aggiudicatari è stato rinunciato dalla parte ricorrente prima della decisione e quindi non scrutinato.
La ricorrente ha impugnato la suddivisione e gestione dei lotti ai sensi dell’art. 58. Il TAR ha rilevato che la scelta della stazione appaltante di non prevedere limiti di partecipazione/aggiudicazione era discrezionale e mirata a favorire la concorrenza, come previsto dall’art. 58.
Richiamato per contestazioni riguardanti i contenuti della lex specialis e la conformità ai bandi tipo ANAC. Il TAR ha ritenuto che non sussistesse la lamentata violazione, sia per la congruità dei requisiti sia per il rispetto dei modelli tipo, non essendo previsti limiti eccessivi.
Richiamato nella verifica delle cause di esclusione automatica. La documentazione dimostrante la regolarità degli aggiudicatari è stata depositata in giudizio e su tale motivo la parte ricorrente ha rinunciato al gravame.
Come il precedente, richiamato per la verifica delle cause di esclusione non automatica. La regolarità degli aggiudicatari è stata accertata e la censura ritirata dalla ricorrente.
Contestato dalla ricorrente in relazione al requisito del fatturato per l’accesso alla gara. Il TAR ha ritenuto che la lex specialis non violava l’art. 100 perché il requisito richiesto era proporzionato e non superiore ai limiti di legge (fino a due volte il valore del lotto).
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al limite massimo di ribasso previsto (10% sul mark-up), sostenendo che violasse i principi di libera concorrenza. Il TAR ha giudicato tale limite legittimo, trattandosi di scelta discrezionale e non lesiva delle norme del codice.



