Annullamento dell'aggiudicazione in gara pubblica per mancata conformità ai requisiti minimi e illegittima rettifica dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Olympus Italia S.r.l. contro l’aggiudicazione di una gara pubblica all’operatore Karl Storz per il noleggio di sistemi videolaparoscopici, annullando l’aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto stipulato. Il Tribunale ha ritenuto che il prodotto offerto da Storz non fosse conforme ai requisiti minimi tecnici richiesti dal capitolato e che la rettifica apportata da Storz alla propria offerta fosse una modifica sostanziale e non un mero errore materiale sanabile. La sentenza richiama il principio di equivalenza tecnica, circoscrivendone i limiti agli aspetti funzionali e negandone l’applicabilità ai requisiti strutturali minimi individuati dalla lex specialis. Il TAR ha disposto il subentro della ricorrente nella fornitura e condannato la stazione appaltante e la controinteressata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su due pilastri principali. Primo, il prodotto offerto da Storz non possedeva alcune specifiche tecniche minime, in particolare l’autofocus nella testina della telecamera e la completa dotazione di ottiche 4K ICG, richieste dalla lex specialis come condizioni strutturali e non semplicemente funzionali. Il Tribunale ha chiarito che il principio di equivalenza tecnica trova applicazione solo per specifiche funzionali e non per requisiti minimi strutturali, che costituiscono condizioni ineliminabili di partecipazione. Secondo, la rettifica presentata da Storz all’offerta tecnica, finalizzata a correggere le quantità di ottiche offerte, si configura come una modifica sostanziale e non un mero errore materiale, incidendo su elementi essenziali dell’offerta dopo la scadenza dei termini. Ciò viola il divieto di modifiche postume alle offerte in gara, potendo il soccorso istruttorio (art. 101) sanare solo carenze formali e non alterare il contenuto sostanziale dell’offerta. Il TAR, in base a tali motivazioni, ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto stipulato, disposto il subentro della ricorrente e condannato alle spese la stazione appaltante e Storz.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato per evidenziare che ogni concorrente può presentare una sola offerta, vincolante per un periodo determinato, e che la proposta di aggiudicazione può avvenire solo in presenza di offerte conformi. La sentenza si riferisce a questa disposizione per sottolineare come la modifica sostanziale dell’offerta dopo la scadenza dei termini (al di fuori dei limiti degli errori materiali) violi le regole sulla unicità e immodificabilità dell’offerta in gara.
Viene citato in relazione al fatto che la procedura era svolta in modalità telematica su piattaforma digitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità. Tuttavia, non vi sono contestazioni specifiche su malfunzionamenti della piattaforma o sulla gestione digitale della gara; l’articolo costituisce il quadro normativo di riferimento per la procedura. La sua menzione attesta la regolarità formale della gestione digitale della gara.
Stabilisce la cornice procedurale della gara aperta e la possibilità per tutti gli operatori economici di partecipare. La sentenza lo richiama per sottolineare che la partecipazione è subordinata al rispetto dei requisiti minimi stabiliti nel bando e che il favor partecipationis trova un limite nella stretta osservanza delle regole di gara, in particolare sui requisiti tecnici essenziali.
È centrale per il tema del soccorso istruttorio e della possibilità di correggere errori materiali nelle offerte. Il TAR ribadisce che la correzione può avvenire solo per errori materiali manifesti e non può condurre a modifiche sostanziali dell’offerta, né essere utilizzata per presentare una nuova offerta dopo il termine di scadenza. Nel caso concreto, la rettifica proposta dalla Storz non rispondeva ai limiti posti dall’articolo ed è stata quindi ritenuta illegittima.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la mancata verifica di anomalia dell’offerta economica della Storz. Tuttavia, il punto non è centrale nella decisione, poiché il TAR concentra la propria attenzione sulla mancata conformità tecnica e sulla modifica sostanziale dell’offerta piuttosto che sull’anomalia dei prezzi, ma la disciplina è richiamata come parte del quadro complessivo di legittimità procedurale.



