Annullamento dell’esclusione di Idealservice dalla gara d’appalto presso la ‘Sapienza’ di Roma per illegittima valutazione d’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Idealservice contro l’esclusione dalla gara per i servizi di pulizia degli edifici universitari della 'Sapienza' di Roma, annullando i provvedimenti di esclusione adottati dall’Università. Il Tribunale ha ritenuto infondati e irragionevoli i motivi per cui l’offerta di Idealservice era stata considerata anomala e non sostenibile, mentre ha respinto il ricorso incidentale di CM Service per difetto d’interesse, dato che la sua esclusione dalla gara era divenuta definitiva. Il TAR ha ordinato il subentro di Idealservice nel contratto, condannando l’Università e CM Service al pagamento delle spese processuali e, per quest’ultima, anche a sanzioni per responsabilità aggravata.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si incentra sulla verifica della legittimità dell’esclusione di Idealservice dalla gara d’appalto. Il TAR ha stabilito che la stazione appaltante (Università ‘Sapienza’) aveva errato nel valutare l’offerta di Idealservice come anomala, poiché: 1) la società aveva correttamente computato il costo della manodopera secondo i livelli previsti dal CCNL di settore, aggiornati al rinnovo contrattuale, e non poteva utilizzare tabelle ministeriali non ancora pubblicate all’epoca dell’offerta; 2) la richiesta di ‘garanzie’ sul futuro mantenimento di regimi agevolativi previdenziali era illogica e giuridicamente infondata, dato che la valutazione di congruità dell’offerta va effettuata sulla base di regole vigenti e secondo un criterio di ragionevole prevedibilità e non di certezza assoluta; 3) le stime dell’azienda su costi di malattia, infortuni, assenze per permessi, TFR e previdenza complementare erano fondate su dati storici, in linea con la giurisprudenza, e non erano state smentite da elementi oggettivi emersi in procedura; 4) i rilievi della stazione appaltante su sicurezza, formazione, ammortamento di beni e coperture assicurative si basavano su presupposti infondati, travisamenti normativi, o su carenza di richieste di chiarimenti; 5) un utile d’impresa anche modesto può ritenersi congruo e non determina, di per sé, l’anomalia dell’offerta. Sul ricorso incidentale, il TAR ha rilevato la carenza d’interesse di CM Service a impugnare gli atti della gara, essendo la sua esclusione definitiva, e ha dichiarato improcedibile la domanda. L’Università dovrà quindi annullare l’esclusione di Idealservice, consentendone il subentro nell’appalto.



