15/04/2026
Art. 11Art. 41Art. 94Art. 95Art. 96Art. 97Art. 98Art. 100Art. 108Art. 110

Annullamento dell’aggiudicazione e subentro del secondo classificato per illegittima riallocazione dei costi della manodopera nell’offerta economica in una gara ATAC

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio accoglie il ricorso di Copernico Società Consortile per Azioni contro l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara ATAC per servizi di pulizia a Team Service, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro della ricorrente. Il motivo centrale risiede nell’illegittima riallocazione da parte dell’aggiudicatario di voci di costo del lavoro (come le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e il costo del manager di lotto) nella voce 'spese generali', in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e dei requisiti di separata indicazione dei costi della manodopera. Il contratto stipulato viene dichiarato inefficace, e viene ordinato il subentro di Copernico, previa verifica dei requisiti. Il ricorso incidentale di Team Service è dichiarato irricevibile per tardività.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la legittimità della conferma dell’aggiudicazione a Team Service dopo la rinnovazione della verifica di anomalia imposta da una precedente pronuncia del TAR. Nel merito, il TAR rileva che la nuova istruttoria ha portato a una manipolazione dell’offerta originaria in violazione della normativa e dei principi consolidati: alcune voci di costo del lavoro non erano state inizialmente indicate in modo separato, come richiesto dal Codice degli appalti, ma successivamente spostate nella voce 'spese generali' in sede di giustificazioni, incrementando così retroattivamente il costo del lavoro di circa il 7%. Il Collegio ricostruisce che la normativa impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati autonomamente, senza poter ricorrere ad artifici contabili, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Tali modifiche avrebbero potuto alterare la parità di trattamento e la trasparenza della gara. L’offerta di Team Service si configura dunque come illegittima e la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla. In accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti di Copernico, il TAR annulla quindi l’aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e dispone il subentro di Copernico. Il ricorso incidentale di Team Service (che chiedeva l’esclusione di Copernico per asserito illecito professionale della mandataria) viene invece dichiarato irricevibile per tardività.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Richiamato per affermare che è necessario il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nella determinazione dei costi della manodopera e che le stazioni appaltanti devono garantire che le condizioni salariali minime e i diritti dei lavoratori siano rispettati tramite la corretta indicazione e applicazione del contratto collettivo nei documenti di gara.

Articolo 41

Applicato per chiarire che la determinazione dei costi della manodopera deve essere fatta sulla base di tabelle ministeriali e CCNL, con separazione e specifica indicazione di queste voci nell’offerta economica; la violazione di tale prescrizione compromette la trasparenza e la corretta formazione dell’importo a base di gara.

Articolo 94

Centrale nel ricorso incidentale di Team Service (poi dichiarato irricevibile) che invocava l’esclusione della controparte per asserite cause automatiche di esclusione (illeciti penali). Il TAR sottolinea la necessità di rispetto dei termini e delle condizioni temporali per invocarne l’applicazione.

Articolo 95

Contestato nel ricorso incidentale, in relazione alla presunta inaffidabilità professionale di Copernico; l’articolo viene menzionato come base normativa per escludere non automaticamente gli operatori in presenza di gravi illeciti professionali.

Articolo 96

Evocato in relazione alle regole e ai tempi per l’esclusione degli operatori colpiti da cause di esclusione, esaminato nel contesto delle accuse di omessa dichiarazione di fatti rilevanti, tuttavia il TAR evidenzia l’irricevibilità del ricorso incidentale per tardività.

Articolo 97

Richiamato nel contesto delle condizioni di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), sia per quanto riguarda Team Service sia Copernico, ma non centrale nella motivazione finale della sentenza.

Articolo 98

Richiamato nel ricorso incidentale a proposito dell’accusa di grave illecito professionale rivolto a Copernico, ma senza incidenza sulla decisione, dato che il ricorso incidentale è dichiarato irricevibile; l’articolo viene menzionato per le condizioni in cui la stazione appaltante può escludere l’operatore economico.

Articolo 100

Interviene nella precedente fase processuale e in questa decisione come cornice normativa per la verifica dei requisiti di ordine speciale degli operatori, in special modo circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese e la verifica dei dati tecnici ed economici in sede di offerta e giustificazioni.

Articolo 108

Elemento fondamentale per la decisione: la sentenza richiama il comma 9, prevedendo l’indicazione separata e obbligatoria (a pena di esclusione) dei costi della manodopera nell’offerta economica. Sancisce che la successiva modifica di queste voci, tramite la loro rilocazione tra le spese generali, è inammissibile se non per casi eccezionali (qui non ricorrenti).

Articolo 110

Centrale nel sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta: il TAR applica l’articolo sottolineando che nella verifica di anomalia, i costi della manodopera non possono essere giustificati tramite variazioni postume delle voci di offerta, salvo ipotesi marginali o per errori materiali. La Normativa impone l’esclusione dell’offerta che, a seguito di giustificazioni, risulti viziata da modifiche sostanziali rispetto ai costi originari della manodopera.

Articoli di riferimento