Esclusione per modifica illegittima della composizione del costo del lavoro in sede di verifica di anomalia: annullamento aggiudicazione e subentro del secondo classificato in gara ATAC per servizi di pulizia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione del servizio di pulizia delle stazioni e treni ATAC al raggruppamento Team Service/Snam Lazio Sud, accogliendo il ricorso di Copernico Società Consortile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’aggiudicatario, nella fase di verifica di anomalia, ha illegittimamente modificato la struttura dei costi di manodopera previsti nella propria offerta economica, riallocando dopo la gara, in modo non consentito, alcune voci di costo del lavoro (manager di lotto, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo) all’interno delle 'spese generali' anziché indicarle specificatamente come 'costi della manodopera'. Essendo ciò vietato dalla normativa vigente, il TAR ha dichiarato l’aggiudicazione illegittima, stabilito l’inefficacia del contratto e disposto il subentro di Copernico, seconda classificata, per la durata originaria dell’appalto. Il ricorso incidentale di Team Service volto all’esclusione di Copernico è stato dichiarato irricevibile per tardività.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della legittimità della conferma dell’aggiudicazione di un appalto pubblico laddove l’operatore economico aggiudicatario, nella fase di giustificazioni a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta, abbia spostato ex post alcune significative voci di costo (legate alla manodopera) sotto la voce 'spese generali' invece che indicarle distinte come richiesto dalla legge. Il TAR evidenzia che secondo le previsioni degli artt. 41, 108 e 110 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera devono essere indicati separatamente, con trasparenza e specificità, nell’offerta economica. La stazione appaltante, nella verifica di anomalia, non può tollerare modifiche sostanziali della composizione di tali costi salvo nel caso di meri errori materiali o marginali (non ravvisati nel caso di specie). Nella fattispecie, la riclassificazione di oltre il 6% del valore del costo del lavoro è considerata non solo significativa, ma anche funzionale a sanare a posteriori incongruenze e sottostime originarie, aggirando così le finalità di tutela della trasparenza, della concorrenza e dei diritti dei lavoratori. Tale comportamento, non previsto tra le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza, comporta l’esclusione obbligatoria dell’operatore (art. 108 comma 9) per violazione dei presidi normativi su lavoro e sicurezza. Il TAR annulla dunque tutti gli atti impugnati, dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato, e ordina il subentro del secondo classificato, Copernico, predisponendo la reintegrazione in forma specifica del danno e la decorrenza differita al 1 luglio 2026 per consentire la continuità del servizio. Il ricorso incidentale di Team Service è dichiarato irricevibile per proposizione fuori termine.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato per le garanzie sui diritti dei lavoratori e la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore. Il TAR richiama la necessità di rispetto del CCNL più rappresentativo e della relativa disciplina salariale, fondando parte della motivazione sul fatto che i costi del lavoro vanno calcolati conformemente alle previsioni contrattuali.
L’articolo è centrale perché disciplina la determinazione e la separazione dei costi della manodopera, richiedendo che essi siano individuati separatamente e non ricompresi in altre voci. Il TAR sottolinea che il mancato rispetto di questa disposizione comporta l’illegittimità dell’offerta e la necessità di esclusione, congiuntamente all’art. 108.
Citato nel ricorso incidentale di Team Service per motivare una richiesta di esclusione automatica di Copernico per asserite pregresse condanne/illeciti. Il TAR però dichiara il ricorso incidentale irricevibile per tardività e non entra nel merito di tale esclusione.
Anche l'articolo 95, sulle cause non automatiche di esclusione, è stato invocato nel ricorso incidentale di Team Service per tentare di escludere Copernico per asseriti illeciti professionali. Tuttavia, il TAR dichiara il ricorso irricevibile e non affronta il merito della sua applicazione.
Viene richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la disciplina generale dell’esclusione. Tuttavia, la decisione è fondata su motivi procedurali (tardività) e la valutazione dell’integrità professionale degli operatori non viene approfondita nel merito.
Citato nella parte in cui si discute dell’esclusione di un partecipante a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per cause di esclusione sopravvenute. Anche qui però il TAR non entra nel merito per l’irricevibilità del ricorso incidentale.
Richiamato per definire il concetto di grave illecito professionale quale motivo di esclusione di un operatore (richiesta da Team Service nei confronti di Copernico). Il TAR non si pronuncia nel merito in quanto il ricorso incidentale è irricevibile.
L’articolo viene citato in relazione alla verifica dei requisiti di ordine speciale degli operatori economici e per la riedizione della verifica anomalia a seguito della precedente sentenza. Serve da fondamento per l’obbligo di idoneità professionale e capacità tecnica ed economica degli operatori.
Elemento cardine della sentenza: l’articolo prevede che nell’offerta economica debbano essere separatamente indicati, a pena di esclusione, i costi della manodopera. Il TAR afferma che la violazione di tale obbligo (modifica postuma delle voci di costo lavoro) determina l’esclusione automatica dell’operatore, a tutela della trasparenza e della parità di trattamento.
Disciplinando la verifica delle offerte anormalmente basse, l’articolo stabilisce le condizioni e i limiti per la richiesta e l’esame delle giustificazioni. Il TAR richiama il divieto di ammettere giustificazioni sui trattamenti minimi salariali e la necessità che la verifica di congruità non si traduca in una modifica ex post dell’offerta originaria, ma solo in una dimostrazione della sua attendibilità con i dati già indicati.



