15/05/2026

TAR Lazio: Inammissibilità del ricorso COCIV contro deliberazione ANAC per carenza di interesse

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV) contro una deliberazione dell'ANAC relativa a verifiche sull'obbligo di affidamento a terzi tramite gara di una quota dei lavori del Terzo Valico di Giovi. Il Tribunale ha stabilito che la deliberazione ANAC, avendo natura meramente consultiva e priva di effetti vincolanti o lesivi immediati per il Consorzio, non determina un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Le raccomandazioni dell'Autorità sono state giudicate non precettive e rimandate all’autonomia delle parti contrattuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione dell’art. 213 del Codice degli Appalti, che attribuisce ad ANAC poteri di vigilanza e consultivi ma non effetti costitutivi o vincolanti nei confronti dei soggetti vigilati. La sentenza afferma che gli atti ANAC assunti in questa sede sono pareri e raccomandazioni, privi di effetti immediati e lesivi per il Consorzio ricorrente. Pertanto, il TAR nega l’esistenza di un interesse concreto all’impugnazione, perché il provvedimento non produce alcun vincolo legale o conseguenza giuridica immediata nei confronti di COCIV. Soltanto qualora le determinazioni ANAC venissero recepite dalla stazione appaltante in atti autoritativi concreti, e da questi derivassero effetti negativi per la posizione del ricorrente, sussisterebbe l’interesse a ricorrere. La pronuncia, quindi, ribadisce che le raccomandazioni ANAC non sono sufficienti a fondare un ricorso autonomo, se prive di effetti immediati sulla sfera giuridica dei destinatari.