Gara per la gestione della distribuzione carburanti in area di servizio autostradale Foglia Ovest: parziale annullamento della lex specialis per illegittima clausola di rinuncia preventiva all’azione giudiziale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di Italiana Petroli s.p.a. contro la lettera di invito relativa alla gara per la gestione del servizio di distribuzione carburanti presso l’area di servizio Foglia Ovest. Il tribunale ha dichiarato in parte improcedibile i motivi riguardanti disposizioni già annullate da sentenze precedenti e, per la restante parte, ha respinto le censure sulla determinazione dei prezzi e sulla gestione dei rapporti. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo annullando la clausola che imponeva una rinuncia generica e preventiva all’azione giudiziale da parte dei gestori, giudicandola in contrasto con il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si divide in tre principali filoni motivazionali. Primo, viene dichiarata improcedibile la parte del ricorso riferita a norme già annullate in precedenza (dal TAR con sentenza n. 3254/2026); qui il tribunale ribadisce l’efficacia immediata ed erga omnes dell’annullamento, che priva il ricorrente di interesse attuale. Secondo, vengono respinte le censure al sistema di moderazione dei prezzi e ai conseguenti obblighi gestionali/penali previsti nella documentazione di gara: il collegio riconosce la legittimità di limiti ai prezzi in aree autostradali per ragioni di interesse pubblico, in presenza di non contendibilità e rischio di abuso di posizione dominante, sottolineando che tali previsioni trovano fondamento anche nella disciplina dell’Autorità Regolazione Trasporti. Vengono ritenute inammissibili anche le doglianze sulla gestione interna ove prive di concreto impatto nella lex specialis. Terzo, il tribunale accoglie la censura relativa alla clausola che imponeva una rinuncia preventiva e generalizzata ad agire in giudizio, dichiarando che tale previsione viola manifestamente l’art. 24 Costituzione e i principi consolidati di diritto amministrativo e civile: una simile clausola, imposta unilateralmente e senza limiti oggettivi o situazionali, è nulla perché lesiva del diritto fondamentale di accesso alla giustizia.



