Sentenza TAR Lazio n. 699/2026 sulla legittimità della lettera di invito nella gara per l’affidamento del servizio di distribuzione carburanti presso l’Area Irpinia Sud (A16): limiti all’autonomia imprenditoriale e tutela giurisdizionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di Italiana Petroli S.p.A. contro la lettera di invito e gli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione carburanti nell’area di servizio Irpinia Sud, A16. Il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile (per sopravvenuto annullamento di alcune norme ministeriali già impugnate) e in parte respinto (quanto alla legittimità del sistema di moderazione dei prezzi e degli obblighi di monitoraggio). È stato invece accolto nella parte relativa alla clausola che imponeva al sub-concessionario una rinuncia preventiva e generalizzata alla tutela giurisdizionale, clausola ritenuta illegittima. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta tre principali censure della società ricorrente. Per le previsioni già annullate da una precedente sentenza (art. 8.1 lett. b, g, h, j del Piano), il ricorso è dichiarato improcedibile: non ha più oggetto in quanto le norme sono state espunte dall’ordinamento con effetti retroattivi. Quanto alla legittimità delle clausole della lex specialis e dello Schema di convenzione che disciplinano il sistema dei prezzi e gli obblighi di monitoraggio, il TAR respinge le censure: sostiene che, in settori regolati e privi di reale concorrenza come la distribuzione di carburanti in autostrada, sono giustificabili limiti all’autonomia imprenditoriale, specie se rispondenti ad obiettivi di Interesse Pubblico (moderazione dei prezzi, tutela dell’utenza, rispetto delle regole fissate dall’Autorità di regolazione). La ricorrente non ha fornito prove puntuali dell’insostenibilità economica delle misure contestate. Invece, viene accolta la censura riguardante la clausola che imponeva una rinuncia preventiva e generalizzata ai rimedi giurisdizionali da parte dei gestori dell’area: il TAR ritiene che tale previsione sia in contrasto con il diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.) e con i principi consolidati, che vietano la rinuncia generale e anticipata all’azione giudiziale se non vi è una concreta e specifica lesione già avvenuta.



