15/05/2026

Annullamento parziale delle clausole di gara per la distribuzione carburanti in area autostradale: limiti di tutela giurisdizionale e moderazione prezzi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha deciso sul ricorso di Italiana Petroli s.p.a. contro alcune clausole della lettera di invito e dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio carburanti nell’area di servizio Marengo Nord. Il Tribunale ha dichiarato improcedibili le censure relative a norme già annullate in un precedente giudizio, ha rigettato le contestazioni sul meccanismo di moderazione prezzi (ritenendolo ragionevole e coerente con la regolazione di settore), ma ha accolto l'impugnazione relativa alla clausola che imponeva la rinuncia preventiva alle azioni giudiziarie da parte dei gestori terzi delle aree, annullando questa previsione perché lesiva del diritto costituzionale di difesa. Le spese di lite sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lazio affronta tre motivi di ricorso. Primo, alcune clausole censurate erano già state annullate dalla sentenza n. 3254/2026 per difetto di competenza del Ministero ad emanarle, rendendo improcedibili le relative doglianze perché venute meno dall’ordinamento. Secondo, il meccanismo di moderazione dei prezzi praticati nell’area di servizio (collegato a prezzi medi regionali e quotazioni internazionali) è stato ritenuto legittimo: la libertà di iniziativa economica dell’operatore può essere ragionevolmente limitata in questo contesto per tutelare l’utenza e impedire abusi derivanti dalla posizione di monopolio di fatto nelle aree autostradali, in linea con le direttive regolatorie dell’Autorità di settore. Terzo, la clausola che imponeva la rinuncia preventiva alle azioni cautelari e d’urgenza da parte del gestore terzo è stata annullata: il Tribunale ha ritenuto questa previsione contraria all’art. 24 Cost. e ai principi consolidati in giurisprudenza, perché una rinuncia preventiva e generalizzata alla tutela giurisdizionale è nulla. La sentenza evidenzia inoltre che la partecipazione alla procedura non equivale ad acquiescenza e che la competenza territoriale resta del TAR Lazio per connessione con atti generali già impugnati davanti a questa sede. In conclusione, il giudizio vede una reciproca soccombenza e dunque le spese sono compensate.