15/05/2026

Illegittimità della clausola di rinuncia preventiva alle azioni giudiziarie in una gara per la gestione di area di servizio autostradale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio, accogliendo parzialmente il ricorso di Italiana Petroli S.p.A. contro la lettera di invito per la gara relativa alla gestione di un’area di servizio autostradale, ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo (sul meccanismo di moderazione dei prezzi) e improcedibile il secondo (sulle regole di gestione), mentre ha accolto il terzo motivo annullando la clausola che imponeva la rinuncia generale e anticipata ad azioni giudiziarie da parte del gestore dell’area di servizio, giudicata illegittima e lesiva del diritto di difesa.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un ricorso contro una procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione carburanti in un’area di servizio autostradale. Il TAR esamina preliminarmente alcune eccezioni processuali (competenza territoriale, tempestività del ricorso, interesse ad agire) e le rigetta. Entrando nel merito, il primo motivo (contro il meccanismo di moderazione dei prezzi) è in parte improcedibile perché la fonte normativa impugnata era già stata annullata in via precedente, e in parte infondato poiché la disciplina sui prezzi è giudicata legittima essendo funzionale a evitare abusi di posizione dominante e in linea con le direttive dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il secondo motivo è improcedibile sia perché le clausole contestate erano già annullate, sia perché non recepite nella lex specialis della gara. Il terzo motivo, invece, viene accolto perché la clausola che imponeva ai gestori dell'area una rinuncia preventiva e generalizzata ad ogni azione cautelare/possessoria/urgente è nulla, in quanto contraria ai principi costituzionali di difesa e accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), e non giustificata da alcuna prevalenza di interesse pubblico. Ne deriva l’annullamento parziale della clausola, mentre le spese processuali sono compensate tra le parti, vista la soccombenza reciproca.