Improcedibilità del ricorso per l’affidamento degli spazi di caffetteria e catering dell’Auditorium Parco della Musica: rilievi sulla corretta qualificazione giuridica della concessione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Oresta 2 S.r.l. contro l’aggiudicazione a Palombini Ricevimenti S.r.l. della concessione per la gestione degli spazi di caffetteria e catering dell’Auditorium Parco della Musica, poiché la stessa procedura era già stata integralmente annullata in un giudizio parallelo. Nonostante l’improcedibilità, il TAR ha riconosciuto la fondatezza dei motivi subordinati di Oresta 2 relativi all’errata qualificazione della gara come concessione di beni anziché di servizi, con conseguenti violazioni delle regole di gara, condannando la Fondazione Musica per Roma e Palombini Ricevimenti alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: un altro procedimento (proposto da Bar Banqueting) aveva già annullato la stessa gara, venendo così meno l’interesse concreto a coltivare il ricorso. Tuttavia, il TAR, applicando il principio della soccombenza virtuale, valuta nel merito la censura principale sollevata da Oresta 2: la procedura selettiva è stata erroneamente qualificata dalla Fondazione come concessione di beni, mentre avrebbe dovuto essere identificata come concessione di servizi – risultando così soggetta alle più stringenti regole del Codice degli Appalti per trasparenza, pubblicità e selezione. Questa errata qualificazione ha determinato la mancata applicazione di importanti adempimenti (pubblicazione, PEF, commissione qualificata), pregiudicando la parità di trattamento e le condizioni concorrenziali dei partecipanti. Il Collegio richiama la giurisprudenza che distingue concessioni di beni e di servizi, ribadendo che, nel caso in esame, la preminenza dell’attività di gestione (servizio pubblico) rispetto al mero godimento degli spazi imponeva la prima qualificazione. La fondatezza di tale doglianza giustifica la condanna alle spese ex soccombenza virtuale nonostante l’improcedibilità.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è richiamato in relazione all’eccezione di Oresta 2 sulla presunta falsa dichiarazione del DURF da parte di Palombini Ricevimenti, che avrebbe potuto integrare un grave illecito professionale comportante l’esclusione dalla gara. Il TAR esamina la questione e sottolinea la necessità, in base all’art. 98, che l’esclusione sia motivata su fatti gravi, accertati e riferibili all’operatore. La valutazione sulla sussistenza o meno del grave illecito professionale è infatti centrale nel vaglio di legittimità degli atti di gara e del comportamento della stazione appaltante, anche se la questione specifica non risulta poi decisiva a causa dell’improcedibilità.



