15/09/2026
Art. 1Art. 2Art. 36Art. 37Art. 97Art. 106

Esclusione di un RTI da Gara d’Appalto Trenitalia per carenza originaria dei requisiti in capo a una mandante: legittimità e rigetto ricorso

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) escluso dalla gara indetta da Trenitalia per servizi di ingegneria, in quanto una delle sue mandanti (One Team S.p.A.) non possedeva, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i necessari requisiti di società di ingegneria previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 66) e dalla disciplina di gara. La successiva modifica dell’oggetto sociale della società, volta ad includere servizi di ingegneria, non è stata ritenuta sufficiente a colmare la carenza originaria. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente applicato i principi di legge e la lex specialis, escludendo il RTI. Sono respinte anche le doglianze sulla possibilità di estromettere solo la mandante carente (art. 97), nonché quelle relative all’escussione della garanzia provvisoria (art. 106). Le domande risarcitorie e di subentro sono state respinte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su una rigorosa applicazione dei principi e delle norme del Codice degli Appalti. Il Collegio ha accertato che la società mandante One Team S.p.A., parte del RTI, non possedeva i requisiti per essere qualificabile come società di ingegneria né, genericamente, come 'altro soggetto abilitato' ai sensi dell’art. 66, né tali requisiti potevano essere validamente sanati da una modifica dell’oggetto sociale intervenuta dopo la scadenza dei termini per la partecipazione. Il TAR specifica che, in base all’art. 97, la possibilità di sostituzione o estromissione di un componente privo dei requisiti sussiste solo se la mancanza viene comunicata alla presentazione dell’offerta e se viene dimostrata l’adozione di misure tempestive, cosa non avvenuta nel caso di specie. La responsabilità ricade sul RTI che doveva verificare i requisiti dei propri componenti in base ai principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. L’esclusione è stata dunque ritenuta legittima, così come l’escussione della garanzia provvisoria, misura di tipo compensativo per il danno procedurale subito dalla stazione appaltante. Sono dichiarati improcedibili, per carenza di interesse, sia il ricorso per motivi aggiunti (sull’aggiudicazione) sia il ricorso incidentale. Le spese sono compensate stante la novità e complessità delle questioni trattate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato come criterio guida per la valutazione dell’operato della stazione appaltante. Il TAR evidenzia che l’esclusione è motivata dalla necessità di garantire l’effettivo perseguimento del miglior risultato nella procedura di affidamento, secondo legalità, trasparenza e concorrenza.

Articolo 2

Il principio della fiducia tra operatori ed amministrazione viene menzionato in relazione all’obbligo per il RTI di essere diligente e trasparente nella verifica dei requisiti dei suoi componenti. Il TAR richiama l’autoresponsabilità e la leale collaborazione, ritenendo che la mancata conoscenza della carenza di requisiti sia imputabile al RTI stesso.

Articolo 36

Articolo menzionato fra i vizi dedotti dai ricorrenti in relazione alle norme di accesso agli atti di gara e trasparenza nella procedura. Tuttavia, la sentenza non fonda su questo articolo la propria decisione, ma lo riconduce alle regole generali di trasparenza seguite dalla stazione appaltante.

Articolo 37

Citato dai ricorrenti a proposito della programmazione e della disciplina dei requisiti qualitativi richiesti per la partecipazione, in combinato con l’Allegato II.12. Il TAR chiarisce che la legge imponeva già alla data di presentazione delle offerte la formale inclusione, nell’oggetto sociale, dei servizi di ingegneria per i soggetti che intendessero partecipare come società di ingegneria o simili.

Articolo 97

Norma centrale nella motivazione del TAR: regola le cause di esclusione dei raggruppamenti qualora uno dei componenti sia privo dei requisiti. Il Tar chiarisce che la facoltà di estromettere o sostituire il componente carente è subordinata alla tempestiva comunicazione e all’adozione di misure riparatorie secondo le modalità e i tempi richiesti dalla legge, condizioni non rispettate dal RTI ricorrente.

Articolo 106

L’escussione della garanzia provvisoria è giustificata sulla base dell’articolo 106, che attribuisce funzione indennitaria alla garanzia a tutela della serietà dell’offerta e del corretto svolgimento della procedura di gara. Il TAR ritiene legittima l’escussione per la perdita del requisito della mandante e la conseguente impossibilità di stipulare il contratto con il RTI escluso.

Articoli di riferimento