15/09/2026
Art. 1Art. 2Art. 36Art. 37Art. 97Art. 106

Legittima esclusione di RTI per carenza originaria dei requisiti di partecipazione di una mandante: applicazione degli artt. 66, 97 e 106 Codice Appalti nella gara Trenitalia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 'Litos', escluso da una gara indetta da Trenitalia per servizi di ingegneria, a causa della carenza, già alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante One Team S.p.A. La società aveva modificato l’oggetto sociale solo dopo la scadenza del bando, non rientrando quindi tra i soggetti abilitati ex art. 66. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione e anche l’escussione della garanzia provvisoria, dichiarando improcedibile il ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione. Spese compensate fra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta la corretta applicazione delle norme sui requisiti soggettivi e sulle cause di esclusione nelle gare pubbliche. Il TAR rileva che One Team S.p.A., alla scadenza per la presentazione delle domande, non era qualificabile come società di ingegneria né come altro soggetto abilitato, avendo modificato l’oggetto sociale solo successivamente. La modifica postuma non ha valore ricognitivo ma integra una carenza originaria. Il RTI avrebbe dovuto dichiarare tale situazione in sede di offerta, secondo l’art. 97, che prevede la possibilità di sostituzione/estromissione di componenti solo se la carenza è dichiarata tempestivamente. Non avendo il RTI rispettato tale onere, la stazione appaltante era tenuta ad escluderlo senza poter estromettere d’ufficio la mandante. L’escussione della garanzia è stata ritenuta legittima, perché la mancata stipula del contratto per carenza di requisiti comporta un danno effettivo indennizzabile alla stazione appaltante. Rigettate anche le censure su trasparenza, proporzionalità e favor partecipationis, il TAR conclude per il rigetto del ricorso e l’improcedibilità dei motivi aggiunti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalle ricorrenti a fondamento della doglianza circa la violazione del principio del risultato (efficienza, massima concorrenza). Il TAR, tuttavia, chiarisce che il rispetto di tale principio deve avvenire nel solco della legalità e dei requisiti previsti dalla lex specialis e dal codice, non potendo prevalere sull’invalidità della partecipazione in assenza di requisiti.

Articolo 2

Richiamato marginalmente a sostegno dell’interpretazione della normativa in favore della massima partecipazione (favor partecipationis). Il TAR osserva che la fiducia tra amministrazione e operatori presuppone il rispetto degli obblighi dichiarativi e dell’autoresponsabilità degli operatori, in conformità ai requisiti previsti.

Articolo 36

Le ricorrenti contestavano il mancato rilascio di taluni atti di gara (verbali, documenti, ecc.) in relazione ai diritti di accesso. Tuttavia, la decisione principale si sofferma solo incidentalmente sulla questione, affermando il rispetto delle regole procedurali e processuali in tema di accesso previste dall’articolo 36, senza che ciò comporti vizi invalidanti dell’esclusione.

Articolo 37

Invocato dalle ricorrenti per sostenere che la One Team S.p.A. potesse rientrare tra gli ‘altri soggetti abilitati’ purché l’oggetto sociale ricomprendesse le prestazioni richieste, anche in via di fatto. Il TAR precisa invece che, a norma dell’art. 37 dell'Allegato II.12, la presenza delle attività di ingegneria/architettura nell’oggetto sociale deve esistere alla data di scadenza del bando, non potendo essere integrata successivamente.

Articolo 97

Dettagliatamente applicato: l’articolo disciplina le cause di esclusione di RTI e le modalità di sostituzione o estromissione dei membri non qualificati. Il TAR rileva che, essendo la carenza del requisito nota (o conoscibile) già prima della presentazione dell’offerta, il RTI avrebbe dovuto dichiararla e attivarsi tempestivamente per la sostituzione, cosa non avvenuta. La mancata osservanza delle condizioni del comma 1 dell’articolo comporta l’esclusione automatica, anche secondo la giurisprudenza citata.

Articolo 106

Applicato in relazione alla legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria. Il TAR afferma che la garanzia ha funzione compensativa per l’amministrazione ed è escutibile in caso di mancata stipulazione del contratto dovuta a carenza dei requisiti dell’aggiudicatario, come nel caso di specie.

Articoli di riferimento