15/10/2025

Legittimità dell'aggiudicazione del Lotto n. 5 in una gara di servizi di vigilanza: rigetto del ricorso avverso per infondatezza delle doglianze

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concorrente contro l’aggiudicazione del Lotto n. 5 di una gara pubblica per servizi di vigilanza. Il ricorrente contestava l'offerta dell'aggiudicatario per presunti vizi di indeterminatezza, incongruità dei costi della manodopera, imprecisa verifica dei requisiti generali e criteri di attribuzione dei punteggi ritenuti discriminatori. Il Tribunale ha ritenuto le doglianze infondate: l’offerta non era indeterminata, la verifica dell’anomalia e dei costi era coerente con la normativa e la discrezionalità dell’amministrazione, le cause di esclusione non erano sussistenti o comunque non sufficientemente gravi, né i criteri di gara erano lesivi degli interessi del ricorrente, che aveva comunque beneficiato del massimo punteggio sulla quota subappaltata. È stata inoltre dichiarata cessata la materia del contendere sull’accesso agli atti per avvenuta ostensione documentale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza spiega che la stazione appaltante ha correttamente esercitato i propri poteri valutativi nella verifica dell’offerta dell’aggiudicatario, sia per la congruità dei costi della manodopera che per la valutazione di eventuali cause di esclusione. Il TAR precisa che, secondo la giurisprudenza, la verifica di anomalia dell’offerta è un giudizio ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità. Nel caso di specie, l’utilizzo dello straordinario come elemento di sostenibilità economica dell’offerta non ha oltrepassato i limiti di ragionevolezza e le modalità di calcolo erano conformi alla normativa e ammesse prassi interpretativa. Non sono state ravvisate cause di esclusione per l’aggiudicataria tali da richiedere una motivazione rafforzata da parte della stazione appaltante. Infine, la contestazione sui criteri premiali relativi al subappalto è stata dichiarata inammissibile per mancanza di interesse: anche il ricorrente aveva presentato un’offerta senza subappalto e aveva ottenuto il massimo punteggio. Nel complesso, la sentenza conferma la centralità del principio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e ribadisce la necessità, per il ricorrente, di fornire elementi puntuali e concreti per contestare l'affidabilità o la regolarità degli atti di gara.