15/10/2025
Art. 35Art. 36

Accesso integrale all’offerta tecnica nella gara per manutenzione antincendio presso l’aeroporto di Fiumicino: illegittimità dell'oscuramento generalizzato adducendo segreti tecnici o commerciali generici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Tema Sistemi S.p.A., seconda classificata in una gara d’appalto per la manutenzione antincendio, contro la decisione della stazione appaltante (Aeroporti di Roma S.p.A.) di oscurare quasi completamente l’offerta tecnica della società aggiudicataria (Gielle di Galantucci Luigi) per presunti segreti tecnici e commerciali. Il TAR ha ritenuto l’oscuramento ingiustificato, perché basato su motivazioni generiche e non comprovate, e ha ordinato la piena ostensione degli atti richiesti alla ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul rilievo che la normativa sugli appalti (articoli 35 e 36 del Codice), letta alla luce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, prevede la regola generale della piena accessibilità alle offerte tecniche degli aggiudicatari da parte degli altri concorrenti, specie se classificatisi tra i primi cinque, salvo il caso di informazioni che integrino comprovati e specifici segreti tecnici e commerciali. Nel caso esaminato, l’aggiudicataria si era limitata a dichiarazioni stereotipate sulla riservatezza e sul know-how, senza indicare puntualmente e motivare quali informazioni fossero realmente segrete e in che modo la loro diffusione avrebbe comportato uno specifico danno concorrenziale. La stazione appaltante (ADR) aveva accolto l’istanza di oscuramento senza effettuare una valutazione sostanziale e individualizzata sulla reale natura delle informazioni. In assenza di dichiarazioni motivate e comprovate, e in mancanza di un’effettiva lesione della riservatezza o di diritti di proprietà industriale, deve prevalere il principio di trasparenza e l’esigenza degli operatori economici di verificare la correttezza della procedura e della valutazione delle offerte. Il TAR ha inoltre escluso che i criteri valutativi di natura soggettiva o le informazioni generiche sulla gestione aziendale possano essere qualificati come segreti tecnici o commerciali. Ha riconosciuto quindi il diritto di Tema Sistemi S.p.A. all’accesso pieno a tutta la documentazione richiesta, compresi i curricula del personale e gli accordi commerciali, se non espressamente motivata e comprovata la sussistenza di segreti tutelabili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è richiamato per individuare le condizioni in cui l’accesso agli atti di gara può essere escluso: solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione di segreto tecnico/commerciale, sufficientemente specifica, che identifichi l'informazione segreta e il concreto rischio di danno concorrente. Il TAR ritiene che tale requisito di motivazione puntuale e oggettiva non sia stato rispettato dalla controinteressata né adeguatamente verificato dalla stazione appaltante. In mancanza di specifiche e comprovate ragioni di segretezza, l’accesso va garantito in nome del principio di trasparenza e della tutela giurisdizionale effettiva.

Articolo 36

L’articolo 36 viene applicato per sancire la procedura di ostensione delle offerte e dei verbali di gara ai concorrenti meglio classificati, prevedendo solo la possibilità di oscuramento per quanto realmente tutelabile e motivato. Il TAR rileva che Tema Sistemi, essendo tra i primi cinque classificati, aveva diritto di accedere pienamente agli atti e che la decisione di oscuramento da parte della stazione appaltante non era adeguatamente motivata, come richiesto dalla norma e dai principi di semplificazione e rapidità delle controversie in materia di accesso. L’assenza di una valutazione specifica sui presunti segreti ha reso illegittima la limitazione dell’accesso.

Articoli di riferimento