Annotazione nel casellario ANAC per risoluzione contrattuale in appalto PNRR: legittimità dell’operato dell’Autorità e limiti del suo sindacato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Team Project S.r.l. contro l'annotazione, nel casellario informatico ANAC, della risoluzione per grave inadempimento di un contratto di progettazione in appalto PNRR, disposta dal Comune di Moncalieri. L’impresa contestava l’annotazione ritenendola ingiustificata e basata su erronee valutazioni, ma il TAR ha riconosciuto la correttezza dell’operato di ANAC, che si è limitata a inserire la notizia ritenendola non manifestamente infondata, come richiesto dalla normativa. Il giudice chiarisce che ANAC non deve accertare la legittimità della risoluzione (compito del giudice ordinario), ma solo verificare la non abnormità e la completezza delle informazioni acquisite. Le questioni di merito relative alla fondatezza della risoluzione sono oggetto di giudizio civile pendente. Le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce i limiti dei poteri di ANAC in materia di annotazione delle risoluzioni contrattuali nel casellario informatico, sancendo che l’Autorità non assume un ruolo accertativo di tipo giudiziale sulle controversie tra stazione appaltante e operatore economico, ma si limita a valutare se la segnalazione non sia manifestamente infondata e se la risoluzione sia stata adeguatamente motivata con specifici addebiti. Il TAR evidenzia che ANAC non deve entrare nel merito delle ragioni della risoluzione, a meno che quest’ultima non appaia palesemente abnorme o priva di qualsiasi presupposto logico-giuridico. Tutte le questioni di merito e le responsabilità sull’inadempimento sono di esclusiva competenza del giudice ordinario. Nel caso di specie, la segnalazione della stazione appaltante era, secondo il TAR, motivata e fondata su fatti non manifestamente infondati; ANAC aveva dato conto anche delle ragioni difensive dell’operatore economico. Il TAR respinge quindi il ricorso, confermando la legittimità dell’annotazione e il corretto operato dell’Autorità.



