Esclusione dell’avvalimento premiale per il criterio esperienziale nei consorzi stabili: legittimità delle regole di gara e dei chiarimenti interpretativi nella procedura Autostrade per l’Italia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Artemide contro gli atti della gara bandita da Autostrade per l’Italia per l’esecuzione di lavori geotecnici. Artemide lamentava, tra l’altro, la mancata attribuzione del punteggio premiale avvalendosi dell’avvalimento per la voce 'Curriculum lavori in presenza di traffico' e l’aggiudicazione a favore di CIPA nonostante presunte irregolarità su requisiti e sulla regolarità fiscale. Il TAR ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di impedire l’avvalimento premiale su criteri di esperienza specifica, non essendo tale scelta in contrasto con il Codice appalti, e ha ritenuto infondate anche le altre censure del ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che la lex specialis di gara può legittimamente limitare la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per requisiti esperienziali non facilmente trasferibili, come quello relativo ai lavori svolti in presenza di traffico. Questa previsione è coerente con il principio secondo cui requisiti che attestano esperienze professionali rilevanti devono essere posseduti da operatori che effettivamente eseguiranno la parte principale delle lavorazioni. Inoltre, il TAR ha riconosciuto che la certificazione sulla parità di genere può essere oggetto di avvalimento premiale se il contratto di avvalimento è effettivo e specifico. In materia di regolarità fiscale, la stazione appaltante ha correttamente escluso cause di esclusione poiché l’irregolarità era solo formale e già regolarizzata prima della presentazione dell’offerta. Per quanto riguarda la qualificazione nelle categorie scorporabili, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente e la dichiarazione di voler subappaltare le lavorazioni scorporabili, secondo quanto ammesso dalla legge e dalla lex specialis. Il TAR conferma la centralità dell’interpretazione sistematica della lex specialis e la discrezionalità delle stazioni appaltanti nei limiti fissati dalla normativa di settore.



