16/01/2026

Inammissibilità del ricorso su certificazione di regolarità fiscale per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società partecipante a una gara d'appalto contro la modifica della certificazione di regolarità fiscale di una concorrente. Il motivo è il difetto di giurisdizione: la verifica sulla legittimità e correttezza della certificazione fiscale (DURF) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è riservata al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo. Il TAR può solo valutarla incidentalmente nell'ambito della procedura di gara, ma non può pronunciarsi in via principale su di essa. Le parti potranno riproporre la causa dinanzi al giudice competente.

Spiegazione Dettagliata

Il ricorso era volto a contestare l'annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate di una certificazione che attestava l'irregolarità fiscale della società concorrente, sostituita successivamente da una certificazione di regolarità. I ricorrenti lamentavano la violazione delle garanzie partecipative e dell'iter procedurale, nonché l'illegittimità della nuova valutazione fiscale. Il TAR, citando anche la giurisprudenza della Cassazione, ha però stabilito che il Giudice Amministrativo può verificare la regolarità fiscale solo in relazione alla procedura di gara (c.d. giurisdizione incidentale), ma non può accertare in via principale la correttezza della certificazione fiscale, azione riservata al Giudice Ordinario. Non essendoci una diretta lesione di un interesse legittimo nella procedura di gara, ma una pretesa di natura sostanziale sulle valutazioni fiscali, il ricorso è dunque inammissibile davanti al TAR.