Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di igiene ambientale Cotral: legittimità delle valutazioni tecniche e della procedura di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Copernico S.c.p.a. contro l’aggiudicazione del Lotto 1 per il servizio di igiene ambientale Cotral. Il ricorso contestava la valutazione delle offerte tecniche, la brevità della valutazione, la composizione della commissione e la mancata esplicitazione delle valutazioni individuali dei commissari. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi: la discrezionalità tecnica della commissione è insindacabile salvo illogicità manifesta, il tempo impiegato per la valutazione era adeguato, la composizione della commissione era regolare, e la fase di valutazione individuale era correttamente implicita. Non risultano vizi di trasparenza o imparzialità. Le spese di lite sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sui principi generali in materia di gare pubbliche e sull’interpretazione delle norme del Codice degli Appalti. In punto di ammissibilità, il TAR riconosce che anche un operatore non prossimo all’aggiudicazione può contestare la gara per vizi della lex specialis, propedeutici a una eventuale riedizione della stessa. Nel merito, il TAR ribadisce che le valutazioni tecniche della commissione sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo evidenti irrazionalità o travisamenti. La doglianza sui tempi di valutazione viene respinta poiché la commissione ha avuto tempo sufficiente per esaminare individualmente le offerte; la brevità delle sedute collegiali non è di per sé indice di superficialità. Quanto alla composizione della commissione, essa è considerata legittima e competente nel suo complesso, e la sostituzione tra titolare e supplente è regolare. Sulla mancata verbalizzazione delle valutazioni individuali, il TAR osserva che, per il metodo prescelto, la valutazione collegiale assorbe quella individuale, non occorrendo una verbalizzazione specifica, in linea con il disciplinare e la giurisprudenza. La trasparenza e l’imparzialità sono rispettate. La sentenza chiarisce e applica i principi di discrezionalità tecnica, sufficienza istruttoria, legittimità delle commissioni e correttezza procedurale.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per la disciplina generale delle fasi della procedura di affidamento, in particolare per sottolineare la regolarità dello svolgimento delle fasi di gara, la formalizzazione degli atti essenziali e la legittimità del procedimento di aggiudicazione in esame.
Invocato in riferimento all’utilizzo di piattaforme digitali (Portale STELLA) per la gestione telematica della gara, a garanzia della trasparenza e della parità di accesso nella procedura oggetto di ricorso.
Cita le regole della procedura aperta come fondamento legittimante dell’iter seguito da Cotral S.p.A. nella selezione e valutazione delle offerte, confermando la regolarità e la correttezza della sequenza procedurale adottata.
Rilevante nella valutazione circa la conformità della lex specialis (disciplinare e capitolato speciale) ai requisiti di legge e nella reiezione delle censure circa l’illegittimità dei criteri di valutazione e della mancata specificazione delle valutazioni individuali.
Fondamentale nella parte relativa alla legittimità della composizione e delle competenze della commissione giudicatrice. Il TAR ha respinto le doglianze sulla sostituzione dei membri e sulla qualificazione tecnica, ritenendo rispettati i criteri normativi sull’esperienza e la composizione della commissione.
Richiamato per sostenere i principi di imparzialità e trasparenza nella valutazione delle offerte, rigettando le doglianze circa presunte disparità di trattamento e vizi nella selezione, che non sono stati provati in concreto dalla ricorrente.
Impiegato per confermare la correttezza nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nella definizione dei criteri e punteggi di valutazione, ribadendo la discrezionalità tecnica e l’insindacabilità delle scelte se non per manifesta illogicità.



