Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione del Lotto 2 per il Global Service Cotral
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Copernico Società Consortile contro l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara Global Service Cotral. Il ricorrente contestava la brevità nell’esame delle offerte, la composizione della commissione giudicatrice e la presunta illegittimità della lex specialis. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le contestazioni, accertando la correttezza delle operazioni di gara, la legittimità della sostituzione di un commissario e il rispetto delle modalità di valutazione tecnica. In conseguenza, l’aggiudicazione è stata confermata e le spese di lite compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il ricorrente, pur essendo risultato settimo in graduatoria, ha agito legittimamente per tutelare un interesse strumentale alla riedizione della gara, ma le sue doglianze sono risultate infondate. La Commissione ha dedicato un tempo congruo alla valutazione delle offerte, operando sia individualmente sia collegialmente, in linea con la normativa e la giurisprudenza. La sostituzione del commissario titolare con il supplente, avvenuta per documentata indisponibilità e già prevista dalla nomina iniziale, è conforme alla disciplina vigente. Il disciplinare di gara non ha escluso la valutazione individuale delle offerte tecniche e la scelta di una modalità sintetica di verbalizzazione è risultata legittima in assenza di metodologie valutative particolari. Non sono emerse violazioni delle procedure né dei principi di imparzialità, trasparenza o parità di trattamento. Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione rimane valido.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato a fondamento del motivo sulla presunta violazione delle fasi procedurali di gara, l’articolo 17 è stato ritenuto rispettato: le operazioni di selezione e aggiudicazione si sono svolte secondo le fasi e i tempi disciplinati, senza omissioni o carenze istruttorie.
Richiamato per la legittimità della gestione digitale delle procedure tramite piattaforma telematica, il TAR ha confermato che la gara è stata svolta interamente con strumenti digitali, assicurando trasparenza e accesso, come richiesto dalla norma.
Applicato in relazione alla tipologia di procedura adottata (procedura aperta), è stato accertato il rispetto dei termini e della partecipazione pubblica, senza limitazioni o restrizioni indebite.
Il TAR ha ritenuto che il disciplinare e il capitolato speciale di gara, redatti come previsto dall’articolo, abbiano correttamente regolato i criteri e le modalità di selezione, senza vizi impeditivi alla trasparenza o parità di trattamento.
Centrato nel motivo sulla commissione giudicatrice, il tribunale ha accertato: la composizione e le competenze dei membri erano idonee e la sostituzione del titolare con il supplente era legittima e motivata, secondo le modalità previste dall’articolo 93.
Invocato sul principio di selezione imparziale e trasparente, il TAR ha concluso che tutte le offerte sono state valutate secondo criteri oggettivi, senza anomalie nei punteggi o violazione delle regole di gara.
Rilevante per i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), la sentenza ha verificato che la commissione ha applicato il criterio in modo trasparente, con valutazioni individuali confluite nella decisione collegiale, come richiesto dalla norma.



