TAR Lazio: legittimità degli atti ministeriali e regionali sul payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i decreti ministeriali e le linee guida regionali che disciplinano il ripiano (payback) del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Il Tribunale ha ritenuto legittime le norme e i provvedimenti impugnati, ribadendo che le imprese del settore erano già dal 2015 consapevoli dell'esistenza del meccanismo di payback, anche se la quantificazione pratica è avvenuta solo successivamente. È stato inoltre escluso che il meccanismo inciderebbe retroattivamente sui contratti d'appalto o violerebbe i principi di diritto europeo e costituzionale, anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato la validità della disciplina per il periodo considerato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull'applicazione della normativa nazionale che, per garantire la sostenibilità della spesa pubblica sanitaria, prevede un tetto di spesa nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici. Il superamento di tali limiti impone alle imprese fornitrici di contribuire, in quota parte, al ripiano dello sforamento tramite il meccanismo del payback. Il TAR ha osservato che la disciplina era già chiaramente prevista dal 2015 (art. 9-ter d.l. 78/2015), e le imprese non potevano confidare nell’immutabilità delle condizioni di mercato, specie considerato il regime di tetto di spesa già noto. La quantificazione postuma dei limiti regionali, benché intervenuta solo nel 2019, non comporta, secondo il Collegio, una violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, poiché il rischio di payback era noto e regolato dalla legge. Il meccanismo del payback agisce sulla sfera generale dell’impresa e non sui singoli contratti, non incidendo così sulle regole dell’evidenza pubblica e sui principi concorsuali. La Corte Costituzionale ha inoltre escluso ogni violazione dei principi costituzionali e sovranazionali, ritenendo la misura ragionevole, proporzionata e comprensiva degli elementi essenziali per rispettare la riserva di legge. In sintesi, la sentenza afferma la coerenza degli atti amministrativi con la cornice normativa e la ragionevolezza del contributo imposto alle imprese per il ripiano della spesa sanitaria.



