Fornitura Air Pallets HCU-6/E: legittimità dell'aggiudicazione anche in assenza di codice NSN e P/N nell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Genovese Umberto S.r.l., che contestava l'aggiudicazione della gara per la fornitura di Air Pallets HCU-6/E alla Telegi S.r.l., ritenendo che l'offerta della vincitrice fosse indeterminata per mancanza del codice NATO NSN e del Part Number richiesti. La sentenza ha chiarito che, secondo la lex specialis e le regole della codifica NATO, non era necessario che tali codici fossero già presenti nell'offerta, poiché essi sono attribuibili solo dopo la stipula del contratto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso, poiché i documenti di gara non erano stati accessibili subito a causa di problemi tecnici, e che l'offerta della vincitrice fosse sufficientemente determinata e conforme alle specifiche tecniche richieste.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su un esame approfondito delle regole specifiche della codifica NATO e sulla corretta interpretazione della lex specialis di gara. Il TAR ha sottolineato che il sistema NATO prevede l'attribuzione del codice NSN solo dopo la stipula del contratto e la verifica della conformità, rendendo impossibile per un operatore economico fornire tale codice in sede di offerta, se produce il bene su commessa. Di conseguenza, il riferimento al modello 'HCU-6/E' e alle specifiche tecniche della gara è stato ritenuto sufficiente a determinare l'oggetto della fornitura. La sentenza esclude, inoltre, che le precisazioni fornite successivamente dalla controinteressata abbiano modificato l'offerta originaria, poiché si tratta di chiarimenti non sostanziali e non di integrazioni vietate. Sotto il profilo processuale, il TAR ha riconosciuto che il termine per impugnare l'aggiudicazione decorreva dall'effettiva disponibilità degli atti di gara, non dalla sola comunicazione dell'aggiudicazione, in presenza di comprovati problemi di accesso. Infine, il Collegio ha ribadito la funzione pro-concorrenziale della disciplina di gara e del Codice degli appalti, che deve evitare interpretazioni restrittive non giustificate che limitino la platea dei concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato, sancito dall'articolo 1 del Codice degli Appalti, è stato richiamato per ribadire che la procedura doveva essere interpretata in modo da garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e la massima apertura alla concorrenza. In questo caso, la scelta di non escludere a priori operatori che non avessero già un prodotto codificato con NSN al momento dell'offerta consente di ampliare la concorrenza, senza sacrificare gli obiettivi di qualità e funzionalità definiti dal capitolato. Il TAR ha così respinto interpretazioni formalistiche e restrittive, ritenendo conforme all'art. 1 la valutazione della stazione appaltante di ammettere anche offerte riferite a prodotti da realizzare e sottoporre a successiva codifica e omologazione.
L'articolo 101, che disciplina il soccorso istruttorio e i limiti dei chiarimenti e delle integrazioni in sede di gara, è stato citato dalla ricorrente per sostenere che la controinteressata avrebbe modificato sostanzialmente la propria offerta attraverso dichiarazioni postume. Il TAR ha invece rilevato che le spiegazioni date dalla concorrente dopo l'esclusione iniziale non hanno integrato né modificato i contenuti essenziali dell'offerta, ma si sono limitate a chiarirne il significato alla luce delle peculiarità della procedura di codifica NATO e delle specifiche di gara. Non si è quindi verificata una violazione dell'articolo 101, non essendoci stata nessuna alterazione sostanziale dell'offerta tecnica o economica, ma solo chiarimenti legittimi.



