16/07/2026
Art. 59Art. 90

Inammissibilità del ricorso cumulativo contro esclusioni plurime da una procedura di gara articolata in lotti distinti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Gamma Tecno Hub S.r.l. contro diversi provvedimenti di esclusione da vari lotti di una gara d’appalto, ritenendo che non sussistano i presupposti per un ricorso cumulativo poiché si trattava di atti distinti, motivati da ragioni differenti e non riconducibili a un unico segmento procedurale.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio generale del processo amministrativo secondo cui il ricorso deve riferirsi a un singolo atto, a meno che tra gli atti impugnati non vi sia una stretta connessione procedimentale o funzionale. Nel caso specifico, le esclusioni dai diversi lotti della gara erano motivate da cause differenti e costituivano provvedimenti separati. Di conseguenza, il ricorso che cumulava impugnazioni contro più esclusioni relative a lotti diversi, e per ragioni non identiche, è stato considerato inammissibile ai sensi dell’art. 120, comma 13, c.p.a., che limita il ricorso cumulativo ai casi di identità dell’atto impugnato e delle censure sollevate. La sentenza sottolinea, anche con richiamo a precedenti giurisprudenziali, che in assenza di identità di causa petendi e di petitum, non vi è spazio per la trattazione congiunta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 è stato richiamato in quanto la gara d’appalto in questione era strutturata come accordo quadro, suddiviso in lotti, ai sensi di questa norma. La disciplina degli accordi quadro ha rilevanza per la struttura della gara e l’organizzazione in lotti, che è alla base delle diverse esclusioni impugnate dalla ricorrente.

Articolo 90

L’articolo 90 è stato citato in relazione al provvedimento di 'Comunicazione di non aggiudicazione del lotto 3', che attiene agli obblighi informativi della stazione appaltante verso i concorrenti esclusi dalla procedura. Questo articolo disciplina le comunicazioni formali che la stazione appaltante è tenuta a fornire agli offerenti circa l’esito della gara e le esclusioni, contestate dalla ricorrente.

Articoli di riferimento