Rigetto del ricorso per incongruità dell’offerta economica in gara per servizi di trasporto documenti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dal Consorzio Progetto Multiservizi contro l’aggiudicazione del servizio di trasporto e smistamento materiali documentari in favore della società Spedireroma S.r.l. Il ricorso contestava l’incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, in particolare l’indicazione di oneri per la sicurezza pari a zero euro, ritenendo tale circostanza in violazione della lex specialis e dei principi di congruità. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia legittimamente valutato la congruità dell’offerta, accettando la giustificazione tecnica fornita da Spedireroma, e che la quantificazione a zero degli oneri per la sicurezza non equivalga a omissione, purché adeguatamente giustificata. Pertanto, il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio consolidato che la verifica dell’anomalia delle offerte non è un giudizio tecnico di merito ma una valutazione di attendibilità e sostenibilità dell’offerta in relazione all’oggetto del contratto. La stazione appaltante ha il potere discrezionale di verificare la coerenza e la serietà dell’offerta tramite un esame globale e sintetico degli elementi forniti dall’operatore economico, senza dover richiedere una prova dettagliata di ogni singolo costo, specialmente quando si tratta di economie di scala o assetti organizzativi esistenti. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha correttamente richiesto chiarimenti sugli oneri di sicurezza indicati a zero e ha accettato la giustificazione documentata con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che dimostra l’assenza di incrementi di rischio o di organizzazioni aggiuntive necessarie. Il Tribunale ha escluso errori nella valutazione amministrativa, respingendo una diversa valutazione tecnica proposta dalla ricorrente, conformandosi alla giurisprudenza secondo cui il sindacato giudiziario è limitato a casi di manifesta irrazionalità o errori di fatto, non ravvisati in questa procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 è stato richiamato in relazione all’indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta e ai criteri di valutazione che devono essere applicati dalla stazione appaltante. La sentenza sottolinea che il criterio di aggiudicazione, basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede la necessità di indicare e giustificare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. La stazione appaltante, nel verificare l’anomalia e la congruità dell’offerta, ha rispettato i principi stabiliti dall’articolo, valutando la congruità tecnica ed economica senza richiedere una prova analitica minuziosa, in linea con l’interesse a garantire affidabilità e coerenza dell’offerta.



