17/04/2026
Art. 71

Cessazione della materia del contendere in una procedura aperta per esclusione e successiva riammissione di un operatore economico

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'autotutela della stazione appaltante Ater del Comune di Roma, che ha riammesso l'operatore economico precedentemente escluso dalla gara per anomalia dell'offerta. La decisione è stata presa dopo che altre sentenze analoghe della stessa sezione avevano riconosciuto l'illegittimità delle esclusioni. La stazione appaltante è stata condannata al rimborso delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

Il ricorso era stato presentato a causa dell'esclusione dalla procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023, motivata dalla presunta anomalia dell'offerta. Tuttavia, durante il procedimento, Ater ha disposto in autotutela la riammissione del concorrente dopo aver preso atto di recenti sentenze favorevoli ad altri operatori esclusi per motivi simili. Questo ha determinato la cessazione della materia del contendere, cioè la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione di merito, in quanto la pretesa dell'operatore è stata soddisfatta. Il Tribunale ha perciò condannato la stazione appaltante al rimborso delle spese di lite, dato che la soluzione della vicenda è avvenuta solo grazie all’instaurazione del processo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, all’interno della quale è stata bandita la gara oggetto della controversia. La decisione del TAR si inserisce nella cornice di tale procedura, chiarendo l’importanza delle garanzie partecipative e della corretta valutazione delle offerte, nonché la necessità per la stazione appaltante di rispettare le regole di trasparenza e contraddittorio previste per la selezione degli operatori economici.

Articoli di riferimento