17/07/2026
Art. 1Art. 10Art. 25Art. 29Art. 101

Annullamento dell’esclusione da una gara d’appalto per omessa comunicazione via piattaforma digitale – Il primato delle regole sulle modalità di comunicazione e tutela della partecipazione

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Nuctech Warsaw annullando la sua esclusione dalla gara, disposta per non avere risposto a una richiesta di integrazione (soccorso istruttorio) trasmessa via PEC invece che tramite la piattaforma digitale prevista dal bando. Il Tribunale ha riconosciuto che la lex specialis e la normativa sugli appalti impongono che tutte le comunicazioni, inclusa la richiesta di soccorso istruttorio, siano veicolate tramite piattaforma telematica, a meno di diversa elezione esplicita e qualificata. Poiché la stazione appaltante non ha rispettato queste modalità formali, la mancata risposta non può giustificare l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nelle procedure di gara pubblica, il rispetto delle modalità di comunicazione stabilite sia dalle regole di gara (lex specialis) sia dal Codice degli Appalti è essenziale per assicurare parità di trattamento e garantire la massima partecipazione degli operatori. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva attivato correttamente il soccorso istruttorio per sanare la mancata sottoscrizione di un documento formale richiesto (il Capitolato Speciale d’Appalto), ma ha comunicato l’istanza via PEC anziché tramite la piattaforma digitale alla quale il concorrente si era riferito come domicilio comunicativo esclusivo. Questo vizio procedurale – aggravato dalla natura solo formale della carenza contestata e dall’assenza di una volontà elusiva o incertezza sull’impegno contrattuale della ricorrente – comporta l’illegittimità del provvedimento di esclusione. La decisione del TAR sancisce che l’omessa osservanza delle modalità di comunicazione, specie se fissate in modo tassativo dalla lex specialis e dalla normativa di settore, non può ricadere a danno del concorrente e anzi impone, nel segno dei principi di risultato e partecipazione, il ripristino della posizione del ricorrente nella procedura di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È richiamato il principio del risultato, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il buon esito della gara privilegiando la sostanza e la massima partecipazione rispetto a formalismi che non pregiudicano la concorrenza o l’interesse pubblico. Il TAR sottolinea la necessità di evitare esclusioni per mere irregolarità formali quando non vi sia incertezza sull’impegno assunto dall’operatore.

Articolo 10

La sentenza valorizza il principio della tassatività delle cause di esclusione e della massima partecipazione: l’esclusione può avvenire solo per cause espressamente previste e proporzionate. L’omessa sottoscrizione del CSA era, secondo la stessa stazione appaltante, sanabile tramite soccorso istruttorio e non una causa automatica di esclusione.

Articolo 25

Il TAR richiama la centralità delle piattaforme digitali nelle procedure di gara, sancendo che le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori devono avvenire tramite queste piattaforme per garantire trasparenza e parità di accesso. L’eventuale utilizzo del domicilio digitale (PEC) è solo sussidiario e subordinato al malfunzionamento della piattaforma.

Articolo 29

La pronuncia applica l’articolo sulle regole delle comunicazioni, evidenziando come la lex specialis recepisca la normativa che impone l’uso delle piattaforme digitali come canale prioritario e ordinario per ogni scambio informativo rilevante ai fini della procedura, rendendo irrituale l’uso della PEC in assenza di domicilio digitale qualificato o di specifiche deroghe.

Articolo 101

L’istituto del soccorso istruttorio viene correttamente attivato dalla stazione appaltante per sanare una irregolarità formale, ma la validità della procedura di soccorso presuppone che essa sia portata effettivamente a conoscenza dell’operatore secondo le modalità previste dal codice e dal bando. La violazione delle modalità di comunicazione rende illegittima l’esclusione per mancata risposta.

Articoli di riferimento