Annullamento dell’esclusione da una gara d’appalto per violazione delle regole di comunicazione: Unidata S.p.A. c. Camera dei Deputati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Unidata S.p.A., esclusa da una gara per servizi di connettività bandita dalla Camera dei Deputati, annullando i provvedimenti di esclusione e aggiudicazione a Fastweb S.p.A. La decisione riconosce che la stazione appaltante ha violato le regole della lex specialis comunicando in modo non conforme — tramite semplice notifica nell’Area Comunicazioni del portale, anziché tramite PEC al domicilio digitale — atti fondamentali come la richiesta di documentazione e il provvedimento di esclusione. In conseguenza, Unidata dovrà essere riammessa alla gara con rinnovazione della fase di verifica dei requisiti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra sulla legittimità delle modalità di comunicazione adottate dalla Camera dei Deputati in una procedura ristretta per l’affidamento di servizi. Secondo il disciplinare di gara, per atti essenziali quali richieste documentali ai fini dell’aggiudicazione, provvedimenti di esclusione e aggiudicazione, la stazione appaltante era obbligata a comunicare tramite PEC al domicilio digitale degli operatori, non potendo limitarsi alla pubblicazione degli atti nella piattaforma telematica. Il TAR rileva che l’Amministrazione ha operato in violazione di tale vincolo autoimposto nella lex specialis, privando Unidata di una tempestiva ed efficace conoscenza delle richieste e dei provvedimenti a proprio carico, con lesione del diritto di difesa e violazione dei principi di trasparenza, tutela dell’affidamento e accesso al mercato. Il Collegio precisa che la verifica dei requisiti, pur essendo antecedente all’aggiudicazione definitiva, è fase strettamente coordinata con essa e ricade nelle comunicazioni “relative all’aggiudicazione”, anch’esse soggette all’obbligo di comunicazione via PEC. Viene inoltre accolta la doglianza sulla richiesta superflua di documenti già presenti nelle banche dati pubbliche, in violazione dell’art. 99 del Codice Appalti. Per tali motivi, il TAR annulla tutti gli atti impugnati e ordina la riammissione del ricorrente alla gara, condannando la stazione appaltante alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato viene richiamato per sottolineare che l’azione amministrativa deve essere improntata a trasparenza, buona amministrazione e concorrenza, principi frustrati dalla violazione delle modalità di comunicazione e dalla conseguente esclusione di Unidata senza un’effettiva possibilità di partecipazione.
Invocato quale fondamento per la necessità che tutti gli operatori possano effettivamente accedere al mercato e alla procedura, senza discriminazioni, e ricevendo informazioni in modo chiaro e tempestivo, come mancato nel caso di specie.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato per stigmatizzare il comportamento della stazione appaltante che non ha rispettato le stesse regole da essa pubblicate, ledendo la fiducia degli operatori che confidavano nella corretta applicazione dei criteri comunicativi previsti dal disciplinare.
L'articolo è utilizzato per ricostruire la sequenza logica delle fasi procedurali (proposta di aggiudicazione, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva), chiarendo che la fase di verifica dei requisiti è funzionalmente necessaria e strettamente connessa all’aggiudicazione, e quindi assoggettata alle regole comunicative previste per quest’ultima.
Rilevante nel confronto interpretativo tra regole generali di comunicazione via piattaforma digitale e la deroga specifica del disciplinare che imponeva la notifica via PEC. Il TAR chiarisce che la norma consente l’utilizzo di piattaforme digitali, ma non prevale sulla lex specialis quando essa prevede modalità più garantiste.
La sentenza richiama l’articolo per affermare che la stazione appaltante non può richiedere agli operatori documenti già disponibili nelle banche dati pubbliche o nel fascicolo virtuale, come avvenuto in questo caso. Tale richiesta ha aggravato la posizione del concorrente Unidata ed è stata ritenuta illegittima.



