17/09/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 95Art. 106Art. 169

Esclusione da gara per produzione di certificazioni false: la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e i limiti del sindacato giurisdizionale secondo il Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Officine Mar S.r.l., che aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara indetta da RFI per la manutenzione dei mezzi d’opera (Lotto n. 5), motivata dalla presentazione di certificazioni non valide o risultate false. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza dell’operato della stazione appaltante, ritenendo legittima la valutazione tecnico-discrezionale circa la sussistenza di un grave illecito professionale e il conseguente venir meno dell’affidabilità dell’operatore, in base agli articoli 95 e 98 del Codice degli Appalti. È stata altresì esclusa la violazione dei principi di proporzionalità, fiducia e accesso al mercato. Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza motiva che la presentazione di certificazioni false o non valide da parte di Officine Mar S.r.l. integra la fattispecie di grave illecito professionale, determinando il legittimo esercizio del potere escludente da parte della stazione appaltante, secondo quanto previsto dagli articoli 95 e 98 del d.lgs. 36/2023. Il Collegio chiarisce che la valutazione circa la rilevanza della condotta non è automatica ma discrezionale, dovendo la stazione appaltante accertare, anche in termini di negligenza, l’idoneità delle informazioni false a incidere sull’affidabilità dell’operatore e sul corretto svolgimento della procedura. Nel caso di specie, la produzione di certificazioni di qualità e professionali non valide era idonea a influenzare la valutazione dell’offerta e la graduatoria, non potendo essere giustificata dalla mancanza di notifica formale delle revoche o da presunti disguidi interni. La sanzione dell’esclusione è stata ritenuta proporzionata e coerente con i principi generali di trasparenza, fiducia e tutela della concorrenza. La contestazione relativa alla clausola di scorrimento dei lotti è stata respinta, poiché la stazione appaltante ha legittimamente esteso la valutazione della condotta agli altri lotti ove sussistevano identiche condizioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato in relazione alla necessità di garantire correttezza, trasparenza e qualità nel procedimento di gara, a tutela dell’interesse pubblico e della concorrenza, giustificando così la severità nella valutazione delle condotte che possano compromettere il buon esito della procedura.

Articolo 2

La ricorrente ha invocato il principio della fiducia ritenendo che si dovesse presumere la buona fede nella produzione delle certificazioni, ma il TAR ha chiarito che tale principio non esonera l’operatore da un serio controllo sulla documentazione presentata, specie in materia di gare pubbliche, dove il livello di diligenza richiesto è elevato.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato è stato richiamato fra i motivi di ricorso, affermando che l’esclusione sarebbe sproporzionata e lesiva della concorrenza. Il TAR ha però ritenuto che la preclusione sia stata determinata da una legittima valutazione di inaffidabilità e non da un ostacolo ingiustificato all’accesso.

Articolo 95

L’articolo è la base normativa della causa escludente invocata da RFI: la grave violazione degli obblighi professionali, desunta dalla presentazione di documenti falsi o non validi, rende dubbia l’integrità e affidabilità dell’operatore, giustificando la sua esclusione discrezionalmente motivata.

Articolo 106

La disposizione è stata applicata in relazione alle regole sulle garanzie di partecipazione e alle riduzioni connesse alla sussistenza di determinate certificazioni di qualità, sottolineando come la falsità delle certificazioni abbia avuto effetti sul diritto a tali benefici.

Articolo 169

L’articolo è stato applicato quale base per la disciplina di gara specifica (lex specialis) adottata da RFI, che consente la previsione ex ante di comportamenti escludenti e la regolamentazione delle conseguenze di condotte contrarie ai principi etici e di affidabilità professionale.

Articoli di riferimento