Esclusione per grave illecito professionale e produzione di documentazione non veritiera nelle gare d’appalto: rigetto del ricorso Officine Mar S.r.l. contro RFI
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Officine Mar S.r.l., esclusa da una gara RFI per gravi illeciti professionali legati alla produzione di certificazioni non valide o non autentiche (ISO e attestati formativi), ritenendo legittima la valutazione della stazione appaltante in ordine alla perdita di affidabilità e integrità dell’operatore economico. Non sono stati ravvisati eccessi di potere né una violazione dei principi di proporzionalità e fiducia: le certificazioni erano rilevanti anche solo ai fini premiali e la diligenza richiesta agli operatori economici è elevata. La clausola di inibizione dello scorrimento non è stata applicata automaticamente ma in relazione a identica condotta nei diversi lotti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione di Officine Mar S.r.l. dalla procedura di gara in quanto la produzione e il mantenimento in atti di documentazione oggettivamente falsa o non valida (certificati ISO revocati e attestati PND non rilasciati dall’ente dichiarato) sono stati reputati gravi illeciti professionali, secondo la normativa vigente (artt. 95 e 98 D.Lgs. 36/2023). La società non ha assolto il dovere di diligenza qualificata richiesto agli operatori economici, non potendo fare affidamento cieco su documenti forniti dai dipendenti o ignorare la revoca delle certificazioni. La sanzione dell’esclusione, seppur relativa a requisiti premiali e non di ammissione, è conforme alla normativa, in quanto la presentazione di informazioni false o fuorvianti può alterare la valutazione dell’offerta e la graduatoria finale. Il principio di proporzionalità è stato rispettato: la gravità delle violazioni giustificava l’esclusione, senza che la stazione appaltante fosse obbligata a limitare la sanzione alla sola decurtazione del punteggio. È stata inoltre esclusa la possibilità di scorrimento automatico nei lotti minori, essendo la condotta rilevante identica. La sentenza richiama la discrezionalità tecnica dell’amministrazione e il limite del sindacato giurisdizionale al profilo estrinseco della ragionevolezza. Le condanne accessorie confermano la soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato sancisce che la stazione appaltante debba perseguire il miglior esito possibile della gara, anche attraverso l’esclusione degli operatori che, con condotte scorrette o documentazione falsa, mettano a rischio la trasparenza, l’integrità e la concorrenza della procedura. La sentenza ribadisce che l’esclusione è funzionale a garantire legalità e correttezza nella selezione dell’appaltatore.
La ricorrente invocava il principio di fiducia per escludere la propria negligenza, ma il TAR ha chiarito che la fiducia tra operatore e amministrazione non può esonerare dalla diligenza qualificata richiesta agli operatori economici, specie nella verifica della documentazione autodichiarata, la cui falsità o non veridicità mina il rapporto fiduciario alla base delle procedure ad evidenza pubblica.
Il principio dell’accesso al mercato viene richiamato dalla ricorrente per ribadire la necessità di garantire la concorrenza e la proporzionalità delle sanzioni; il TAR conferma che tali principi sono rispettati in quanto l’esclusione è giustificata solo a fronte di gravi illeciti professionali che possono incidere sull’affidabilità dell’operatore, come nel caso di specie.
La disposizione disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui il grave illecito professionale. Il TAR conferma la correttezza della valutazione di RFI, che ha ritenuto sussistente un illecito professionale grave (fornitura di documenti falsi o non veritieri, anche per negligenza), idoneo a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico. L’esclusione non è automatica, ma è frutto di valutazione discrezionale sempre sindacabile nei limiti di ragionevolezza.
L’articolo è stato applicato per ciò che concerne la riduzione della garanzia provvisoria sulla base del possesso di certificazioni, poi risultate non valide. La rilevanza della falsa attestazione non si limita all’attribuzione di punteggi premiali, ma si ripercuote anche sui benefici di gara, giustificando la gravità della condotta ai fini espulsivi.
Il TAR richiama la facoltà, sancita dalla norma, delle imprese pubbliche di stabilire, in atti di gara, le condotte rilevanti ai fini dell’affidabilità professionale e le relative conseguenze. Nel caso di RFI, la policy interna e le regole di procedura hanno correttamente individuato le fattispecie rilevanti e relativi effetti (esclusione in caso di produzione di documentazione non veritiera), secondo una cornice legale trasparente e non irragionevole.



