18/08/2026

Sentenza TAR Lazio 2026: Il meccanismo del payback dispositivi medici 2015-2018 non viola il Codice degli Appalti; parte delle domande è di competenza del giudice ordinario

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Sintesi della Sentenza

La società Eu Kon S.r.l. aveva impugnato una serie di provvedimenti statali e regionali aventi a oggetto la ripartizione tra le imprese fornitrici del SSN degli oneri di ripiano (payback) per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il TAR Lazio ha dichiarato in parte l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa (competente il giudice ordinario per le questioni relative al mero calcolo tecnico-contabile degli importi dovuti) e in parte ha rigettato le doglianze di Eu Kon, ritenendo i provvedimenti conformi alle norme nazionali e unionali. Il meccanismo del payback, pur avendo incidenza patrimoniale sulle imprese, era previsto da tempo e non produce effetti retroattivi né altera la disciplina degli appalti pubblici. È stata ritenuta infondata l’asserita violazione dei principi di legittimo affidamento, trasparenza e proporzionalità. Le imprese erano a conoscenza dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e della possibilità di dover ripianare le eccedenze, quindi il quadro normativo era certo e prevedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si articola su due fronti. In primo luogo, accerta che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle questioni relative a meri calcoli e determinazione degli importi dovuti dalle imprese alle Regioni a titolo di payback (ossia il 'quantum debeatur'), in quanto la fase amministrativa si esaurisce nell’accertamento tecnico-contabile privo di discrezionalità: su questi aspetti sussiste diritto soggettivo e quindi la competenza passa al giudice ordinario. In secondo luogo, il TAR ha esaminato nel merito le doglianze sulla legittimità sostanziale della disciplina di payback (tardività, retroattività, violazione dei principi degli appalti, legittimo affidamento, trasparenza, proporzionalità, ecc.), ritenendole infondate. La disciplina – fondata sull’art. 9-ter D.L. 78/2015 e successivi – era già nota alle imprese e deve essere considerata misura proporzionata e ragionevole di solidarietà, come chiarito dalla Corte Costituzionale e anche dalla Corte di Cassazione; inoltre, non incide retroattivamente sui rapporti d’appalto, poiché le imprese erano edotte del rischio di dover partecipare al ripiano delle spese eccedenti. L’attività delle regioni è vincolata e consiste solo nell’attuare calcoli determinati dalla legge e dai provvedimenti ministeriali. Eventuali dubbi sulla legge (per esempio sulla riduzione al 25% prevista nel 2025) sono dichiarati inammissibili poiché la ricorrente non ha aderito a tale opzione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.