Sentenza TAR Lazio 10 luglio 2026 su payback dispositivi medici 2015-2018: difetto di giurisdizione e infondatezza censure
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, ha respinto in parte e dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione in parte i ricorsi presentati dalla società Innova HTS S.r.l. contro il meccanismo di ripiano (payback) per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La sentenza stabilisce che le contestazioni sulle modalità di calcolo e sugli elenchi dei fornitori sono di natura vincolata e non discrezionale, quindi vanno portate davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo. Conferma inoltre la legittimità costituzionale e comunitaria del sistema payback, in linea con la giurisprudenza costituzionale, riconoscendo che le imprese erano già edotte del rischio sin dal 2015. Le spese di lite sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione prende atto della natura vincolata, tecnica e non discrezionale degli atti regionali impugnati (elenchi dei fornitori soggetti a payback e calcolo delle somme dovute): questi atti applicano direttive legislative e decreti ministeriali in modo meccanico, senza esercizio di potere autoritativo. Di conseguenza, le contestazioni sul quantum da pagare configurano un diritto soggettivo patrimoniale (debitore-creditore) da far valere davanti al giudice ordinario e non una posizione d'interesse legittimo tutelata dal giudice amministrativo. Nel merito, il TAR ribadisce, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che il payback dei dispositivi medici è ragionevole e proporzionato, non è retroattivo e rispetta i principi di affidamento e legalità: le aziende erano informate fin dal 2015 della possibilità del ripiano in caso di sforamento dei tetti di spesa. I motivi relativi alle modalità di calcolo, alla trasparenza e alla presunta incidenza sulle gare d'appalto sono stati altresì ritenuti infondati, in quanto la normativa e i decreti ministeriali indicano chiaramente i criteri di computo e la procedura (fatturato, percentuale, IVA compresa). Infine, la sentenza riconosce che la nuova normativa sopravvenuta (art. 7 d.l. 95/2025) e le riduzioni introdotte non incidono sul caso di specie, confermando l’orientamento già espresso in altre pronunce (es. TAR Lazio 8733/2025). Le spese sono compensate per la complessità della vicenda, ed è data facoltà di riassumere la causa presso il giudice ordinario.



