Legittimità dell’aggiudicazione di una gara pubblica per la fornitura di sistemi di biopsia mammaria: interpretazione delle specifiche tecniche e dei criteri di valutazione dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Devicor Medical Italy S.r.l., che contestava l’aggiudicazione a Trade Art 2000 S.p.A. del lotto 1 per la fornitura triennale di sistemi per biopsia mammaria all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Devicor sosteneva che Trade Art non soddisfacesse le specifiche tecniche minime (in particolare, la reale ecovisibilità richiesta per almeno 6 mesi dei marcatori per biopsia) e che le fosse stato assegnato un punteggio tecnico non dovuto. Il Tribunale ha però ritenuto corretta l’interpretazione delle specifiche da parte della Commissione di gara, riconoscendo la conformità dei prodotti offerti da Trade Art ai requisiti della lex specialis, sia per quanto riguarda l’ecovisibilità (anche tramite tecnologie alternative all’ecografia B-mode) che per le modalità di radiografare i campioni. Esclusa anche la sussistenza di comportamenti illeciti da parte di Trade Art, la gara è stata giudicata regolare.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis e delle specifiche tecniche di gara, che chiedevano genericamente la presenza di un 'marcatore post VABB ecovisibile per almeno 6 mesi', senza predeterminare la tecnologia o i materiali attraverso cui tale ecovisibilità dovesse essere garantita. Il Collegio ha ritenuto corretto che la Commissione, avvalendosi anche della letteratura scientifica e di perizie tecniche, abbia accettato come valido qualsiasi sistema in grado di rendere visibili i marcatori almeno tramite una delle tecnologie ecografiche disponibili e per il periodo prescritto. Analoga valutazione è stata fatta rispetto al punteggio tecnico attribuito: la Commissione ha potuto legittimamente valorizzare la possibilità di effettuare la radiografia dei campioni anche con il mammografo, non essendo questa ipotesi esclusa dal bando. Le accuse circa la presentazione di informazioni fuorvianti da parte di Trade Art non sono risultate fondate, poiché la documentazione tecnica prodotta ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti. In sintesi, il giudice ha respinto tutte le censure poiché la procedura si è svolta nel rispetto dei principi del Codice degli Appalti e della trasparenza, della par condicio e della corretta valutazione tecnica.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato ha guidato la valutazione e la gestione della gara, assicurando che si perseguisse il miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto della disciplina, con la Commissione che ha operato per ottenere il miglior esito possibile nell'interesse della pubblica amministrazione e dell’utenza.
Il TAR ha valorizzato il principio della fiducia tra amministrazione e imprese: la Commissione ha ritenuto attendibili le autodichiarazioni e le prove tecniche dei concorrenti, in assenza di elementi oggettivi di falsità, valorizzando anche le buone prassi e la discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
L’esame del ricorso ha confermato che la procedura di gara ha rispettato i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, garantendo l’accesso al mercato a tutti gli operatori economici che soddisfacevano le condizioni stabilite dalla lex specialis.
Il TAR ha ribadito il dovere di buona fede nelle relazioni tra amministrazione e concorrenti: non sono emerse condotte dolose o gravemente colpose né da parte della stazione appaltante né dell’aggiudicataria, in quanto la documentazione prodotta era coerente con le richieste di gara.
La procedura era una procedura aperta, dunque pienamente conforme all’art. 71, che garantisce la massima partecipazione e trasparenza, e i termini della procedura sono stati rispettati. Nessuna violazione delle regole generali di ammissione o pubblicità è stata riscontrata.
La controversia riguardava specifiche tecniche; il TAR ha ritenuto che, in assenza di una prescrizione specifica circa la modalità tecnica di ecovisibilità, qualsiasi soluzione tecnicamente valida secondo la lex specialis e la prassi fosse accettabile. La lex specialis ha correttamente richiamato l’allegato sulle specifiche tecniche del Codice.
Pur avendo la ricorrente invocato l’esclusione ex art. 98 per presunto grave illecito professionale (informazioni fuorvianti o mendaci), il TAR ha rilevato che Trade Art ha correttamente documentato la conformità dei prodotti; non ricorrevano i presupposti per configurare un illecito professionale grave ai sensi dell’articolo.
I criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) sono stati rispettati: la Commissione ha applicato correttamente i criteri previsti dai documenti di gara, ponderando qualità e prezzo secondo le regole dettagliate nell’articolo e nella lex specialis.



