Inammissibilità del ricorso sulla revisione prezzi in appalto: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Innova Spa contro la Regione Lazio e ASL, relativo all’adeguamento dei prezzi per i servizi di ristorazione in esecuzione di contratti pubblici, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia, fondata su una clausola contrattuale che non prevede discrezionalità della PA ma un obbligo vincolato di revisione prezzi in caso di aumenti dei costi della manodopera, deve essere devoluta al giudice ordinario. Viene riconosciuta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice civile entro tre mesi.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che, quando la revisione prezzi in un contratto d’appalto pubblico deriva da una clausola che vincola l’Amministrazione (cioè non lascia margini di scelta o valutazione discrezionale), la pretesa dell’appaltatore assume la natura di diritto soggettivo e va fatta valere davanti al giudice ordinario. Nel caso concreto, la clausola della convenzione quadro (art. 10, comma 8) obbliga la PA ad adeguare i prezzi su richiesta dell’aggiudicatario in presenza di determinati aumenti di costo, senza facoltà valutativa. La giurisdizione amministrativa si radica solo quando l’esercizio del potere pubblico genera ineffetti un interesse legittimo. Il TAR, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e stabilito che la causa potrà essere proseguita presso il giudice ordinario, conservando gli effetti sostanziali e processuali.



