Legittimità dell'aggiudicazione a RTI SAET nella gara Banca d'Italia: valutazione delle offerte tecniche e limiti dimensionali del piano formativo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Spee S.r.l., che impugnava l'aggiudicazione a favore del RTI SAET per la manutenzione degli impianti di sicurezza della Banca d'Italia. Il ricorso contestava, in particolare, l'illegittimità nell'attribuzione dei punteggi per il piano formativo dell'offerta tecnica del concorrente, lamentando la violazione di limiti dimensionali e la presunta disparità di trattamento tra i concorrenti. Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che il concorrente aggiudicatario non aveva effettivamente superato i limiti previsti e che l'interpretazione delle clausole di gara va condotta in modo da non determinare esclusioni automatiche se non previste espressamente dalla legge (principio di tassatività). Inoltre, la valutazione della commissione sulle offerte tecniche rientra nella sua discrezionalità, sindacabile solo in caso di evidenti errori o illogicità, che nel caso di specie non sono emersi.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su tre principali motivazioni giuridiche. Primo, il Tribunale ha dato continuità ai principi giurisprudenziali secondo cui il rispetto dei limiti di pagine nelle offerte tecniche deve essere interpretato con buon senso, e sanzioni quali l'esclusione o lo stralcio dell'offerta per meri formalismi sono legittime solo se espressamente previste dalla legge o dalla lex specialis. Tale impostazione recepisce il nuovo regime del codice dei contratti pubblici, che rafforza il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 3 e principi generali del D.lgs. 36/2023). Secondo, il Tribunale ha riconosciuto che la valutazione tecnica delle offerte è rimessa alla discrezionalità della commissione di gara e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di errori evidenti, illogicità manifeste o travisamenti dei fatti, tutti elementi assenti nel caso esaminato. Terzo, il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile poiché subordinato all'eventuale accoglimento della domanda principale, respinta dal Collegio. In sintesi, la sentenza riafferma la centralità della discrezionalità tecnica nelle procedure di gara, la necessità di interpretare le regole di gara in modo coerente con i principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento, e la impossibilità di introdurre cause di esclusione non tassativamente previste.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 71 disciplina la procedura aperta, modalità con cui è stata indetta la gara contestata. Il TAR richiama la correttezza della procedura adottata dalla stazione appaltante, sottolineando che la ammissibilità delle offerte e la valutazione tecnica devono seguire i principi e i criteri stabiliti nella lex specialis e nel Codice. La procedura aperta, come previsto dalla norma, ha garantito la massima partecipazione e trasparenza, elementi non contestati dal ricorrente.
L'articolo 90 è richiamato in relazione all'avvenuta comunicazione della stipula del contratto tra la Banca d'Italia e l'aggiudicatario (RTI SAET). Il TAR prende atto che la stazione appaltante ha rispettato gli obblighi informativi verso gli offerenti, garantendo la trasparenza nella fase successiva all'aggiudicazione e la possibilità per l'operatore escluso di proporre motivi aggiunti, così come previsto dalla norma.



