19/05/2026
Art. 94Art. 95Art. 98Art. 101Art. 110

Illegittimità dell'aggiudicazione per mancata esclusione da gara: discrezionalità della stazione appaltante sulla valutazione di illecito professionale e congruità dell'offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla seconda classificata contro l'aggiudicazione in favore di un RTI per il servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di vestiario e DPI per AMA S.p.A. e cimiteri capitolini. Il ricorso lamentava la mancata esclusione dell'aggiudicatario per grave illecito professionale (rinvio a giudizio del rappresentante legale per un reato rilevante ai fini dell'appalto), una presunta inadeguatezza del soccorso istruttorio e la presunta anomalia dell'offerta economica. Il TAR ha riconosciuto che la stazione appaltante ha agito nell'ambito della propria discrezionalità sia nella valutazione dei profili di affidabilità dell'operatore economico, sia nella verifica di incongruenza dell'offerta, ritenendo motivate e non illogiche le determinazioni assunte.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta l'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di gara pubblica, in cui la seconda classificata chiedeva l'annullamento dell'esito lamentando una serie di violazioni legate alla mancata esclusione dell'operatore aggiudicatario. In particolare, la ricorrente sosteneva che il rinvio a giudizio per il reato di inadempimento di pubbliche forniture del legale rappresentante della mandataria dovesse comportare l'esclusione per grave illecito professionale, che il soccorso istruttorio non fosse stato correttamente svolto e che l'offerta dell'aggiudicatario fosse anomala. Il TAR ha analizzato puntualmente i motivi, affermando che: (1) la valutazione sull'affidabilità – anche in presenza di un rinvio a giudizio per reati rilevanti – spetta alla stazione appaltante ed è di natura discrezionale, a meno che non si riscontri una palese illogicità o travisamento dei fatti, che non ricorrevano nel caso di specie; (2) le richieste e le dichiarazioni in sede di soccorso istruttorio erano state congrue e sufficientemente dettagliate; (3) l'offerta economica era stata oggetto di motivata valutazione di congruità, secondo criteri globali e non solo sulla scomposizione analitica dei costi, e rientra nella discrezionalità dell'amministrazione giudicare la sostenibilità dell'offerta, salvo manifesta irragionevolezza non ravvisata nella fattispecie. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto infondato in ogni sua parte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L'articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica (tra cui la condanna definitiva per specifici reati). Nel caso di specie, il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 355 c.p. non integrava una causa di esclusione automatica, mancando una sentenza definitiva di condanna, né erano state accertate le altre cause previste dall'articolo. La sentenza richiama questa norma per distinguere tra esclusione automatica e valutazione discrezionale (articoli 95 e 98).

Articolo 95

L'articolo 95 regola le cause di esclusione non automatica, compreso il grave illecito professionale. Il TAR precisa che, in presenza di situazioni non automatiche, la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nel giudicare l'incidenza sul requisito di affidabilità dell'operatore. La sentenza afferma che tale valutazione, anche in presenza di un rinvio a giudizio, deve essere valutata caso per caso e che il giudice amministrativo può solo sindacare l'evidente irragionevolezza delle determinazioni, non sostituirvisi.

Articolo 98

L'articolo 98 definisce i presupposti per l’esclusione per grave illecito professionale. Il TAR analizza come la stazione appaltante abbia motivato l'insussistenza di un illecito rilevante in base ai tre requisiti: (a) sufficienza degli elementi a configurare l’illecito, (b) idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità dell’operatore e (c) esistenza di mezzi di prova. Pur essendovi un rinvio a giudizio, la mancanza di una risoluzione contrattuale, di sanzioni o condanne, e la valutazione positiva dell’affidabilità da parte di AMA portano il TAR a ritenere legittimo l’operato della stazione appaltante. È evidenziata e giustificata la discrezionalità nella valutazione del comportamento pregresso dell'operatore.

Articolo 101

L'articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicatario non avesse dato corretta e completa risposta all'invito della stazione appaltante a integrare le informazioni sul procedimento penale. Il TAR rileva che la richiesta del soccorso istruttorio era stata sufficientemente evasa dall’operatore, con dettagli sostanziali sui fatti e la relazione con il contratto in questione, e che non era necessario allegare gli atti penali in quanto non richiesti in modo puntuale. Pertanto, la procedura di soccorso istruttorio è stata giudicata conforme alla normativa.

Articolo 110

L'articolo 110 riguarda la verifica delle offerte anormalmente basse. La sentenza afferma che la valutazione di congruità dell’offerta spetta all’amministrazione, la quale deve giustificare in modo globale la sostenibilità, serietà e realizzabilità della proposta, senza dover analizzare analiticamente ciascuna voce di costo in modo autonomo. Il TAR ha riscontrato che la stazione appaltante aveva dato motivazione tecnico-discrezionale sufficiente e che non vi erano elementi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti nella valutazione di congruità.

Articoli di riferimento