Ricorso contro l'aggiudicazione di Accordo Quadro CONSIP per viaggi di istruzione: irricevibilità e infondatezza delle censure sulla lex specialis e sugli atti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Geko Viaggi di Ges.Co S.r.l. contro gli atti di aggiudicazione degli Accordi Quadro CONSIP per l'organizzazione di viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, per tardività nell'impugnazione della lex specialis di gara (quali bando e capitolato), e in parte inammissibile, per carenza di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato in concreto come l'accoglimento delle doglianze avrebbe potuto consentirle un esito utile. Nel merito, a fini di completezza, il TAR ha ritenuto comunque infondate le censure relative alla platea dei concorrenti ammessi, ai criteri di valutazione economica (mark-up), alla suddivisione in lotti e sub-lotti, all’assenza di vincoli di aggiudicazione multipla e ai criteri di valutazione delle offerte tecniche.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si articola secondo linee processuali e sostanziali. In primo luogo, il TAR rileva che le doglianze della ricorrente sono rivolte a clausole della lex specialis di gara da qualificarsi come 'immediatamente escludenti', ossia potenzialmente in grado di pregiudicare l'accesso e la competitività alla procedura. Tuttavia, poiché la ricorrente ha impugnato tali clausole oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 120 c.p.a. (previsione processuale), il ricorso è stato dichiarato irricevibile in relazione a tali motivi. Di conseguenza, il ricorso contro i successivi atti di aggiudicazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo ormai definitivi gli atti presupposti non tempestivamente impugnati. In ogni caso, il TAR ha ritenuto le censure infondate anche nel merito: la suddivisione in lotti e sub-lotti è risultata coerente con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle PMI e la competitività; l’ammissione sia di agenzie di viaggio sia di tour operator è conforme al quadro normativo (Codice del Turismo e Codice Appalti); la scelta del mark-up quale parametro economico e la limitazione al ribasso sono risultati ragionevoli e non in contrasto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati. Infine, il TAR ha dichiarato inammissibili anche gli interventi ad adiuvandum delle Associazioni di settore, in quanto titolari di interesse diretto e non meramente strumentale.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 3, che sancisce i principi di accesso al mercato e di concorrenza, viene richiamato indirettamente nella valutazione della legittimità della scelta della stazione appaltante di estendere la platea dei concorrenti anche alle agenzie di viaggio, oltre che ai tour operator. Il TAR conferma che tale scelta rispetta i principi di non discriminazione e concorrenza.
L'articolo 58 sulla suddivisione in lotti è al centro della censura della ricorrente circa la presunta arbitrarietà o illogicità della suddivisione per lotti merceologici e sub-lotti geografici e sulla mancata previsione di vincoli di partecipazione. Il TAR ha ritenuto tale suddivisione pienamente conforme alla norma, evidenziando l’ampia discrezionalità della stazione appaltante e la finalità di favorire la partecipazione delle PMI e la concorrenza, come espressamente previsto dal codice.
L’articolo 59 disciplina gli Accordi Quadro, che sono lo strumento oggetto della procedura di gara. Il TAR ha ritenuto legittima l’impostazione della gara ai sensi di tale articolo, sia riguardo l’articolazione in sub-lotti che la selezione di più aggiudicatari per ciascun sub-lotto, coerentemente con quanto prevede il codice per assicurare programmazione, trasparenza e competizione tra operatori.
L’articolo 88 sulla disponibilità digitale dei documenti di gara è richiamato tra gli atti impugnati (chiarimenti forniti tramite piattaforma). Il TAR non rileva alcuna violazione della norma da parte della stazione appaltante, riconoscendo la corretta pubblicazione e accessibilità dei documenti di gara secondo quanto prescritto.
L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti, in particolare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente ha contestato il carattere 'reale' di applicazione di tale criterio nella lex specialis (contestando la funzione del mark-up). Il TAR ha ritenuto che la valorizzazione del mark-up e la limitazione al ribasso, in combinazione con il maggior peso dell’offerta tecnica, rispettino il criterio dell’economicità e favoriscono la qualità della prestazione, in linea con l’art. 108.



