Esclusione da Gara d'Appalto per Gravi Violazioni Fiscali non Definitivamente Accertate: Legittimità dell'Esercizio Discrezionale della Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’esclusione di una società da una procedura negoziata bandita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per lavori impiantistici, in ragione della sussistenza di gravi violazioni, non ancora definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte per un importo superiore al 10% del valore dell’appalto. La ricorrente contestava sia il difetto di motivazione che l’eccessivo rigore nell’applicazione della norma, richiamando anche pendenze tributarie oggetto di giudizio e parziali pagamenti. Il TAR ha ritenuto corretto e adeguatamente motivato l’operato discrezionale della stazione appaltante sulla base dell’art. 95 d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.10, non riscontrando vizi di legittimità e dichiarando improcedibile il ricorso sulle fasi successive (aggiudicazione e stipula contratto), condannando la società esclusa alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell’esclusione da una gara pubblica per gravi violazioni fiscali non ancora definitivamente accertate. Il Collegio ha accertato che, alla luce dell’art. 95 del Codice degli appalti, la stazione appaltante esercita un potere discrezionale nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. Nel caso di specie, la somma dovuta (3.724.875,99 euro) era di molto superiore al 10% del valore dell’appalto (528.838,32 euro), soglia qualificata come grave dall’allegato II.10. La società ricorrente non ha fornito prova di aver pagato o di essersi formalmente impegnata al pagamento delle somme dovute prima della presentazione dell’offerta, requisito essenziale secondo la normativa per evitare l'esclusione. Il Tribunale ha ritenuto che fossero rispettati il diritto di difesa e la motivazione del provvedimento, e che la stazione appaltante avesse correttamente operato la valutazione prognostica sull’affidabilità dell’operatore. La decisione valorizza il principio di fiducia nel rapporto contrattuale pubblico, richiamando il principio del risultato ex art. 2 d.lgs. 36/2023. Per effetto del rigetto della censura sull’esclusione, le domande relative a fasi successive sono state dichiarate improcedibili.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 del d.lgs. 36/2023 costituisce la base normativa per l’esclusione non automatica degli operatori economici dalla gara. Nel caso trattato, è stato applicato per valutare la posizione della ricorrente in presenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, in conformità a quanto previsto nello stesso articolo e nell’allegato II.10. Il TAR ha sottolineato come la valutazione della stazione appaltante fosse corretta, dato che la soglia indicata dalla norma e dall’allegato era stata superata e la società non aveva provveduto al pagamento o a un impegno formale prima della presentazione dell’offerta. L’articolo è stato quindi interpretato nel senso di attribuire un potere discrezionale alla stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità, a tutela della corretta esecuzione dei contratti pubblici.



