Esclusione dalla gara d'appalto per modifica inammissibile dei costi della manodopera: legittimità e limiti delle integrazioni giustificative secondo il Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Soc. Coop. Diemme contro l’esclusione dalla gara indetta da EUR S.p.A. per servizi di pulizia e facchinaggio. Diemme era stata esclusa poiché, in sede di giustificativi, aveva modificato sostanzialmente (e incrementato) i costi della manodopera relativi ai servizi extra-canone rispetto a quelli dichiarati nell’offerta originaria, in violazione della regola di immodificabilità degli elementi essenziali dell’offerta. Il TAR ha confermato che il disciplinare richiedeva chiaramente l’indicazione di tutti i costi della manodopera sin dall’offerta, sia per i servizi a canone sia per quelli extra-canone. Non ricorrevano eccezioni che giustificassero la modifica successiva dei costi, pertanto la stazione appaltante ha agito legittimamente escludendo Diemme dalla gara e aggiudicando il lotto al secondo classificato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa del principio di immodificabilità dell’offerta economica, specialmente per quanto concerne i costi della manodopera e della sicurezza, elemento essenziale per la tutela delle condizioni di lavoro e la garanzia della parità tra i concorrenti. La lex specialis (disciplinare di gara) imponeva ai concorrenti di indicare sin dall’offerta tutti i costi della manodopera, anche per le prestazioni extra-canone. La mancata indicazione è motivo di esclusione ex art. 108 del Codice degli Appalti. Le integrazioni significative dei costi in sede di giustificativi costituiscono modifica inammissibile dell’offerta, salvo limitate eccezioni (errori materiali minimi o sopravvenienze oggettive), che non ricorrevano nel caso esaminato. Il TAR ha inoltre chiarito che il principio del risultato (art. 1) non può essere invocato per giustificare aggiudicazioni in violazione della legalità e della trasparenza. La stazione appaltante, avendo richiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 110 e rilevato la modifica sostanziale dell’offerta, ha legittimamente escluso la ricorrente e confermato l’aggiudicazione al secondo concorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa all’aggiudicazione (principio del risultato), l’articolo è stato richiamato dal TAR per ribadire che il risultato dell’affidamento può essere perseguito solo nel rispetto rigoroso dei principi di legalità e trasparenza; non è quindi ammissibile invocare il principio del risultato per ottenere l’aggiudicazione se la propria offerta è illegittima o non conforme alla lex specialis.
Richiamato nel disciplinare e nella motivazione del provvedimento, l’articolo è citato per spiegare che i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante (anche per i servizi extra-canone) costituiscono parametro di riferimento oggettivo, vincolando il concorrente a formulare la propria offerta sui dati progettuali e i fabbisogni stimati e comunicati dalla stazione appaltante.
Determinante per la decisione, l’articolo impone che l’offerta economica indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. La modifica successiva di tali costi (al di fuori delle eccezioni marginali previste dalla giurisprudenza) comporta l’esclusione del concorrente, poiché tali elementi sono qualificati come essenziali e intangibili della proposta economica.
Applicato nel procedimento di verifica dell’anomalia: la stazione appaltante, dubitando della congruità dell’offerta, ha chiesto spiegazioni (giustificativi), ma ha rilevato che nelle spiegazioni Diemme aveva integrato – e dunque modificato – un elemento essenziale dell’offerta (i costi della manodopera). Secondo l’articolo (e la giurisprudenza), le spiegazioni non possono sanare ovvero rettificare elementi essenziali mancanti o erronei dell’offerta originaria, se non nei ristretti limiti degli errori materiali o di calcolo non sostanziali.



