19/07/2024
Art. 1Art. 2

Validità dell'aggiudicazione in presenza di malfunzionamento del sistema informatico in gara pubblica telematica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Digitalway contro l'aggiudicazione della gara ministeriale per la fornitura di software e servizi per la lettura dei tachigrafi, confermando che la Commissione di gara ha correttamente attribuito i punteggi basandosi sul modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante anziché sui dati generati dal sistema "Acquistinrete" a causa di un malfunzionamento della piattaforma. La sentenza ha rilevato che tale scelta ha rispettato i principi di equità, trasparenza, par condicio e ha salvaguardato la volontà negoziale delle parti, permettendo il corretto esito della procedura.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il caso di una gara pubblica telematica in cui un malfunzionamento del sistema digitale ha generato discordanze tra i dati economici inseriti dalle imprese e quelli elaborati automaticamente dalla piattaforma. La Commissione di gara ha ritenuto invalidi i dati sistemici e ha fatto affidamento sui modelli predisposti dall’amministrazione, considerandoli più affidabili e rappresentativi della volontà negoziale delle imprese. Questo approccio è stato ritenuto legittimo dal TAR, che ha sottolineato l’importanza di garantire il principio di parità di trattamento e la correttezza della procedura, nonché il principio del risultato quale criterio prioritario nell’esercizio del potere discrezionale amministrativo (art. 1 del Codice degli appalti). Il Tribunale ha inoltre confermato che in presenza di malfunzionamenti informatici imputabili alla stazione appaltante, deve essere tutelato l’interesse delle parti e la procedura deve essere gestita in modo tale da non danneggiare i partecipanti, applicando i principi generali di buona fede e fiducia (art. 2 del Codice). Non si è ravvisata alcuna irragionevolezza o eccesso di potere nella metodologia adottata, né violazione delle prescrizioni del capitolato (art. 8.9) che, peraltro, presuppongono una normale funzionalità della piattaforma. In conclusione, la sentenza conferma che la Commissione ha agito correttamente ed ha espresso un giudizio giuridicamente sostenibile e coerente con le finalità della normativa sugli appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1 del Codice degli appalti è stato richiamato come principio guida dell’azione amministrativa, che impone di perseguire il migliore risultato possibile nel minor tempo e con il miglior rapporto qualità-prezzo. La Commissione di gara ha giustificato la scelta di basare l’attribuzione del punteggio economico sul modello predisposto dall’amministrazione anziché sul dato generato dal sistema malfunzionante proprio in ossequio a questo principio, privilegiando il risultato sostanziale dell’affidamento corretto e tempestivo del contratto.

Articolo 2

L’articolo 2 è stato utilizzato per sottolineare il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici, che implica l’autonomia decisionale e la discrezionalità della stazione appaltante orientate a raggiungere il miglior risultato possibile. La sentenza ha evidenziato che la scelta della Commissione di fare affidamento sulla volontà negoziale espressa nei modelli di offerta economica, considerati affidabili, risponde a questo principio, valorizzando l’iniziativa delle parti e garantendo trasparenza e correttezza nella gara.

Articoli di riferimento