Inammissibilità del ricorso contro il parere di precontenzioso ANAC riguardante l’avvalimento di requisiti da parte di un consorzio stabile
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Consorzio Stabile Appaltitalia contro la delibera ANAC n. 558/2023, che aveva espresso un parere di precontenzioso sull’interpretazione dei requisiti di avvalimento in una gara pubblica. La pronuncia sottolinea che il parere dell’ANAC, non essendo un atto direttamente lesivo, non può essere impugnato se non accompagnato da un interesse concreto e attuale derivante da un provvedimento amministrativo lesivo consequenziale, come il decreto che ha imposto la sostituzione dell’ausiliaria nella gara. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse, poiché il vero atto lesivo non è il parere ANAC ma il provvedimento adottato dalla stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce innanzitutto che, secondo la normativa vigente (art. 220 del d.lgs. n. 36/2023), il parere di precontenzioso espresso dall’ANAC su questioni di gara rappresenta un atto consultivo e non vincolante, in quanto la stazione appaltante può decidere di conformarsi o meno al parere, motivandone la decisione. L’interesse a impugnare un parere ANAC può sussistere solo se vi sia un danno concreto e attuale derivante dal parere stesso. Nel caso di specie, il Consorzio Appaltitalia, pur partecipando al procedimento di precontenzioso, non ha impugnato il provvedimento concreto che ha disposto la sua sostituzione come ausiliario nella gara. Di conseguenza, la lesione del suo interesse non deriva dal parere in sé, ma dall’atto che ha imposto la sostituzione, che sarebbe stato il vero oggetto di impugnazione. Inoltre, l’eventuale interesse meramente astratto o di carattere generale per evitare l’applicazione del principio giuridico espresso dal parere non è sufficiente a fondare la legittimazione ad agire. Il Tribunale riepiloga inoltre l’interpretazione giurisprudenziale prevalente in materia di avvalimento per consorzi stabili, in disaccordo con la posizione espressa da ANAC nel parere, ma ciò non incide sulla questione di ammissibilità del ricorso. Pertanto, per carenza di interesse concreto e attuale, il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 220 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina i pareri di precontenzioso dell’ANAC, prevedendo che tali pareri siano espressi su richiesta delle stazioni appaltanti o di altri soggetti coinvolti, e che l’operatore economico che li abbia richiesti o vi abbia aderito possa impugnarli esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito. Nel caso esaminato, il Tribunale ha richiamato tale disposizione per sottolineare che il parere di precontenzioso non è un atto immediatamente lesivo né vincolante e che il ricorso avverso tale parere è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale, che qui è mancato perché il ricorrente non ha impugnato il provvedimento effettivamente lesivo emesso dalla stazione appaltante dopo la comunicazione del parere.



