19/12/2024
Art. 35

Accesso integrale all’offerta tecnica della seconda classificata nelle gare pubbliche: bilanciamento tra trasparenza e segretezza ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato la decisione della stazione appaltante (Sport e Salute spa) che aveva oscurato parte dell’offerta tecnica della seconda classificata (Fast Eat Italy srl) in una gara di concessione per servizi di ristorazione, disponendo che l’intera offerta tecnica fosse resa accessibile alla prima classificata (Ristogest srl). Il Tribunale ha ritenuto che l’oscuramento parziale non fosse adeguatamente motivato e che, data la natura del servizio, non fossero presenti segreti tecnici o commerciali sufficienti a giustificare la riservatezza. Inoltre, ha stabilito che l’interesse della prima classificata ad accedere immediatamente all’offerta della seconda è ammissibile e funzionale a una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva in caso di impugnativa della gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il delicato equilibrio tra garantire la trasparenza nelle procedure di gara pubblica e tutelare la riservatezza di informazioni sensibili contenute nelle offerte tecniche. Il Tribunale ha analizzato l’articolata disciplina degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone l’accesso digitale integrale all’offerta dell’aggiudicatario e una reciproca visibilità limitata agli operatori classificatisi nei primi cinque posti, limitata però dai motivi chiari e comprovati di segretezza tecnica o commerciale. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha oscurato quasi interamente l’offerta della seconda classificata senza fornire una motivazione puntuale e specifica, né una dichiarazione comprovata dei segreti tecnici o commerciali coinvolti. Il Tribunale ha ritenuto che le informazioni oscurate, specie quelle relative alle proposte gastronomiche, difficilmente configurassero segreti tutelabili, considerando la natura standardizzata del settore ristorazione. Ha inoltre riconosciuto che l’accesso agli atti da parte della prima classificata è necessario non solo come interesse potenziale, ma come presupposto per una difesa efficace e tempestiva in eventuali contenziosi, evitando così inutili ritardi e garantendo l’obiettivo di stabilità e rapidità nelle procedure pubbliche. Di conseguenza, ha annullato il provvedimento di oscuramento e ha ordinato la piena disponibilità dell’offerta tecnica contestata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato centrale nella sentenza per la regolamentazione dell’accesso agli atti e la tutela della riservatezza. Il Tribunale ha sottolineato che la limitazione all’accesso deve essere supportata da una motivata e comprovata dichiarazione del concorrente riguardo all’esistenza di segreti tecnici o commerciali, condizione che nel caso di specie non è stata soddisfatta. Inoltre, si è evidenziato che pur essendo possibile limitare l’accesso per motivi di riservatezza, tale divieto non è assoluto, poiché il comma 5 dell’art. 35 consente l’accesso all’offerta anche se contiene segreti commerciali, laddove necessario per la difesa in giudizio, ristabilendo così un bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.

Articoli di riferimento