Legittimità del requisito di 'servizio di punta' per l'affidamento della manutenzione antincendio presso immobili vincolati della Camera dei Deputati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Tema Sistemi S.p.A. contro la Camera dei Deputati, che aveva impugnato l’avviso di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio nelle sedi parlamentari. In particolare, l’impresa contestava la legittimità del requisito di capacità tecnico-professionale – consistente nell’aver eseguito negli ultimi dieci anni almeno un contratto unico, di valore e durata minimi, relativo a servizi analoghi svolti in immobili sottoposti a vincolo architettonico – e il divieto di avvalimento di tale requisito. Il TAR ha ritenuto che tali prescrizioni non siano irragionevoli o arbitrarie, ma piuttosto espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, giustificata dalla complessità, dalla delicatezza e dall’elevato valore della prestazione oggetto dell’appalto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla giurisprudenza consolidata secondo cui le stazioni appaltanti hanno ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione alle gare, purché questi siano proporzionati, ragionevoli e correlati all’oggetto dell’appalto. Il TAR ha rilevato che, nel caso di specie, i servizi da affidare sono complessi, di elevato valore economico, continuativi e da eseguirsi in immobili di particolare rilevanza storico-architettonica. Per questo motivo, la richiesta di un’esperienza pregressa comprovata tramite un unico contratto significativo (il cosiddetto 'servizio di punta'), svolto in circostanze assimilabili, è stata giudicata funzionale a garantire che l’appaltatore abbia effettiva esperienza e capacità gestionale in contesti simili. Il divieto di cumulo frazionato o di avvalimento per tale requisito – qualificato come 'non frazionabile' – è stato altresì ritenuto conforme sia alla normativa nazionale sia ai principi eurounitari, purché motivato, come in questo caso. Non è stata ravvisata violazione dei principi di concorrenza e di proporzionalità, né delle norme del Codice degli Appalti citate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 3 è stato richiamato dalla ricorrente quale parametro violato, in quanto la previsione impugnata sarebbe restrittiva e non proporzionata, ostacolando l’accesso al mercato e la concorrenza. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che la previsione del requisito di punta sia conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e concorrenza, poiché giustificata dall’interesse pubblico e dalla specificità delle prestazioni richieste.
L’articolo 58 viene in rilievo perché la gara oggetto di causa è stata strutturata in lotto unico, come previsto dall’articolo suddetto in casi giustificati (qui, per esigenze di coordinamento delle prestazioni e unicità del centro di responsabilità). Il TAR ha avallato la scelta della stazione appaltante, ritenendo che la mancata suddivisione in lotti fosse congruamente motivata e funzionale alla complessità dell’appalto.
L’articolo 65 è stato richiamato per l’indicazione dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura (singoli, raggruppamenti, consorzi, reti), inclusi nei requisiti contestati dalla ricorrente. Il TAR ha confermato la legittimità della richiesta che gli stessi soggetti, qualora partecipino in forma associata, debbano possedere il requisito di punta in capo ad almeno uno dei componenti, senza possibilità di frazionamento.
L’articolo 100 disciplina i requisiti speciali di partecipazione e la possibilità per la stazione appaltante di indicare requisiti tecnico-professionali specifici e proporzionati all’oggetto dell’appalto. La ricorrente sosteneva che il requisito di punta esorbitasse i limiti di legge (perché non cumulabile e riferito a immobili vincolati). Il TAR, invece, ha ritenuto che la norma lasci ampia discrezionalità alla P.A. nella scelta di requisiti più stringenti dove giustificato dalla complessità della prestazione, come nel caso di specie, e che la richiesta di un contratto unico di valore rilevante sia ammissibile.
L’articolo 104 prevede la possibilità di avvalimento e i casi in cui questo può essere escluso. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'avvalimento non può essere utilizzato per i c.d. requisiti di punta, perché questi attestano una particolare qualificazione non frazionabile e connaturata all’esperienza della singola impresa. Il divieto di avvalimento in relazione al requisito contestato è stato dunque ritenuto legittimo e coerente con la normativa e i principi giurisprudenziali.



