19/12/2025

Accesso civico generalizzato a documenti d'appalto e limiti alla tutela degli interessi economici: obbligo di bilanciamento puntuale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio accoglie il ricorso presentato da un dipendente dell'Arma dei Carabinieri che aveva richiesto documenti relativi a inadempimenti contrattuali nell'ambito di un accordo quadro per la ristorazione collettiva, negati dall'Amministrazione per ragioni di tutela degli interessi economici e commerciali degli operatori economici coinvolti. Il TAR annulla i provvedimenti di diniego, sottolineando che il rifiuto all'accesso civico generalizzato non può basarsi su un’esclusione aprioristica di intere categorie documentali, ma solo su un bilanciamento concreto e motivato tra l’interesse pubblico alla trasparenza e la protezione degli interessi economici e commerciali, da valutare caso per caso sui singoli documenti o dati richiesti. L'Amministrazione dovrà conseguentemente consentire l’accesso, salvo specifica motivazione sulla lesività dell'accesso rispetto agli interessi tutelati dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR chiarisce che il procedimento di accesso civico generalizzato, previsto dal d.lgs. 33/2013, mira a garantire trasparenza sull’operato della pubblica amministrazione, specie nei contratti pubblici, come strumento di controllo diffuso da parte della collettività. La sentenza ribadisce che i limiti relativi all’accesso (in particolare la tutela degli interessi economici e commerciali ex art. 5-bis) non giustificano un diniego generalizzato o astratto su intere tipologie di documenti. È necessario che l’amministrazione svolga un bilanciamento effettivo e caso per caso, motivando adeguatamente il diniego solo in presenza di un concreto pregiudizio alle situazioni tutelate. La richiesta di accesso che abbia carattere specifico e limitato, come nel caso di specie, non può essere rigettata in via aprioristica o per asserita onerosità, salvo prova concreta e motivata di sproporzione. Il TAR, dunque, annulla i provvedimenti impugnati e ordina all’Amministrazione di riesaminare puntualmente la richiesta, potendo eventualmente escludere dall’accesso solo i documenti che, singolarmente valutati, comportino la prevalenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 5-bis. La sentenza rafforza così il principio della trasparenza amministrativa e limita i margini di esclusione all’accesso civico generalizzato.