Esclusione per grave illecito professionale e omessa dichiarazione in gara pubblica: legittimità dell’operato della stazione appaltante ai sensi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Euros S.r.l., esclusa da una gara indetta da RFI per la fornitura di materiale, confermando la legittimità dell’esclusione motivata dalla pendenza di un procedimento penale per reati corruttivi riconducibili all’amministratore di fatto della società e dalla mancata dichiarazione della stessa nel DGUE. La sentenza stabilisce che, in base al Codice degli Appalti, la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nel valutare l’integrità e affidabilità dell’operatore economico, anche alla luce di omissioni dichiarative relative a gravi illeciti professionali. Il tribunale considera irrilevante che la stazione appaltante fosse già informalmente a conoscenza del procedimento penale, ribadendo l’onere dichiarativo dell’operatore e la centralità del rapporto fiduciario. Compensate le spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione e l’applicazione degli articoli del Codice dei Contratti Pubblici relativi alle cause di esclusione non automatica e all’obbligo di dichiarazione dei procedimenti che possono incidere sull’affidabilità dell’operatore economico. Il TAR Lazio evidenzia che la stazione appaltante ha l’autonoma e discrezionale facoltà di valutare, anche in virtù del principio della fiducia previsto dall’art. 2 del Codice, se la gravità e la natura dei fatti contestati e l’omissione dichiarativa compromettano l’integrità professionale dell’operatore. Il ricorso è infondato: la mancata comunicazione di un procedimento penale per reati attinenti l’attività contrattuale, anche se ancora sub judice, non permette una valutazione completa da parte della stazione appaltante e integra un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98. La giurisprudenza limita il sindacato del giudice amministrativo ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione della stazione appaltante, che nella specie non sono ravvisati. L’eventuale adozione di misure di self cleaning non è risultata sufficiente a escludere il rischio di compromissione del rapporto fiduciario. Resta assorbita ogni altra doglianza, in base al principio dell’atto plurimotivato. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato citato dalla ricorrente per sostenere la censura di violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, evocando le garanzie di tutela dei lavoratori e le condizioni di partecipazione, ma il TAR non ha ravvisato profili di illegittimità per esclusione, ritenendo prevalente la regola sull’affidabilità professionale rispetto al principio partecipativo in presenza di gravi illeciti.
Costituisce il fondamento normativo per l’esclusione non automatica dell’operatore economico, in particolare per gravi illeciti professionali. Il giudice ribadisce che la valutazione sull’affidabilità è discrezionale e che l’omessa dichiarazione di fatti penalmente rilevanti, anche solo contestati, legittima l’esclusione secondo il combinato disposto degli artt. 95 e 98.
Indica l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare tempestivamente qualsiasi nuova causa di esclusione e disciplina le misure di self cleaning e le modalità di comunicazione obbligatorie. La sentenza evidenzia che l’inosservanza di tali obblighi informativi può concorrere nella valutazione negativa di affidabilità, anche se non sempre costituisce di per sé causa automatica di esclusione.
Definisce il grave illecito professionale e le circostanze in cui l’operatore può essere escluso sulla base di condotte o omissioni rilevanti per l’affidabilità. Il TAR richiama espressamente le disposizioni che prevedono l’esclusione in caso di commissione (o contestazione) di determinati reati e di dichiarazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare la valutazione della stazione appaltante.
Rilevante in quanto la stazione appaltante (RFI) aveva autonomamente disciplinato, nei propri atti, i criteri e i comportamenti costituenti gravi illeciti professionali secondo quanto consentito dall’articolo, fondando così la legittimità delle proprie valutazioni istruttorie e dei provvedimenti impugnati.



