Esclusione dalla gara per mancata presentazione della campionatura richiesta: inammissibilità del soccorso istruttorio e legittimità della lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del RTI Modit Group S.r.l. contro l’esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di divise per l’Arma dei Carabinieri. La società ricorrente era stata esclusa per la mancata presentazione di un autonomo campione della fodera rayon rossa, requisito esplicitamente imposto dalla documentazione di gara. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione, precisando che la richiesta di presentare la campionatura era chiara e funzionale alla verifica tecnica dei materiali. Ha inoltre escluso la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, in quanto ciò avrebbe comportato una modifica dell’offerta tecnica. La sentenza conferma la centralità del rispetto puntuale delle prescrizioni della lex specialis e la funzione essenziale della campionatura nelle gare pubbliche di fornitura.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si basa sulla constatazione che la lex specialis di gara (disciplinare e specifiche tecniche) imponeva senza ambiguità l’obbligo di presentare un congruo quantitativo di tutti gli accessori, inclusa la fodera rayon rossa, come campione autonomo. La commissione di gara, nel rilevare l’assenza di tale campione, ha quindi correttamente applicato le regole di gara escludendo il concorrente. Il TAR ha chiarito che la norma non era generica né ambigua e che la funzione della campionatura autonoma risponde all’esigenza oggettiva di consentire controlli di laboratorio indipendenti e completi sui materiali. La richiesta della ricorrente di attivare il soccorso istruttorio (possibilità di integrare dopo la scadenza la documentazione mancante) è stata rigettata poiché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze riguardanti l’offerta tecnica, ma solo a documentazione amministrativa. Infine, il TAR ha ritenuto legittimo il contenuto delle norme di gara contestate, che non sono meramente formali, ma strumentali a tutelare la par condicio e la valutazione tecnica. Il ricorso è stato quindi respinto e il provvedimento di esclusione confermato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 90 è stato richiamato in relazione alle comunicazioni obbligatorie da parte della stazione appaltante, tra cui l’informazione dell’esclusione dalla procedura di gara, notificata tempestivamente al concorrente escluso. L’articolo determina le tempistiche e le modalità con cui la stazione appaltante ha motivato e formalizzato il provvedimento di esclusione, garantendo trasparenza e diritto di difesa ai partecipanti.
L'articolo 101 sul soccorso istruttorio è stato esaminato rispetto alla richiesta della ricorrente di poter integrare la documentazione mancante (campione della fodera rayon rossa) dopo la scadenza del termine di gara. Il TAR ha precisato che il soccorso istruttorio non può essere applicato per rimediare a carenze riguardanti l’offerta tecnica (come la campionatura), ma solo a documentazione amministrativa o per chiarimenti che non comportino la modifica dell’offerta. Accogliere la richiesta avrebbe violato i principi di parità di trattamento e immodificabilità dell'offerta tecnica, secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza.



