20/04/2026
Art. 90

Annullamento parziale dell’aggiudicazione di gara ANAS per erronea valutazione dei requisiti tecnici dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di IG Group s.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 7 dell’accordo quadro ANAS a CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori. La Commissione di gara aveva attribuito punteggio a un intervento non adeguatamente comprovato dall’aggiudicataria, in violazione della lex specialis. L’annullamento riguarda solo la parte della valutazione tecnica relativa all’esperienza specifica, con ordine all’Amministrazione di rinnovare la valutazione. Respinte invece le altre censure sulla validità del contratto di avvalimento e sulla valutazione della struttura tecnico-operativa. Le spese sono compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina due motivi principali di ricorso: 1) la presunta nullità del contratto di avvalimento (prestito del requisito SOA OG10 VIII) a favore dell’aggiudicatario, che il TAR ha ritenuto infondato poiché le risorse e la struttura aziendale messe a disposizione erano sufficientemente specificate e idonee a trasferire il requisito richiesto; 2) l’illegittimità della valutazione tecnica sull’offerta di CEC, in particolare per il sub-criterio ‘esperienza specifica’, che il TAR ha invece accolto parzialmente. La Commissione aveva attribuito punteggio anche a un intervento per il quale mancava documentazione probante l’effettiva esecuzione, violando la disciplina di gara che imponeva prova oggettiva (CEL, SAL, certificati). Il TAR ha ricordato che il principio di ‘once only’ (non ripetere richiesta documenti già in possesso della PA) vale solo nella fase di verifica requisiti e non nella fase di attribuzione punteggi dell’offerta tecnica, dove resta l’onere per il concorrente di produrre la documentazione richiesta a corredo dell’offerta. Di conseguenza, l’assegnazione del punteggio per quell’intervento è illegittima e l’Amministrazione dovrà procedere a una rinnovata valutazione escludendo tale esperienza, senza automatica decurtazione dei punti ma rivalutando discrezionalmente l’offerta. Non viene disposto nulla su subentro o risarcimento, in attesa della nuova valutazione. Il TAR compensa le spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo 90 è richiamato nella comunicazione di aggiudicazione efficace inviata dalla stazione appaltante alle parti (ANAS comunicava ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 l’esito della procedura). La sentenza non si sofferma specificamente sulla violazione dell’articolo 90, ma dà atto della corretta comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti, in coerenza con l’obbligo di trasparenza e informazione previsto da tale norma, che impone alle amministrazioni di notificare tempestivamente l’esito della gara e le relative motivazioni a tutti i partecipanti.

Articoli di riferimento