20/04/2026
Art. 95

Esclusione per unico centro decisionale e discrezionalità della stazione appaltante: il caso CEG vs. RFI-LEF-Sysco

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di CEG Elettronica Industriale S.p.A. contro Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e le società LEF S.r.l. e Sysco S.p.A., relative all’esclusione delle offerte di queste ultime da una gara per la fornitura di armadi elettrici. CEG sosteneva che LEF e Sysco avessero presentato offerte riconducibili a un unico centro decisionale, elemento che avrebbe dovuto comportare la loro esclusione secondo l’art. 95 del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha ritenuto che RFI abbia svolto una sufficiente istruttoria e che le giustificazioni fornite circa l'origine delle offerte e l’assenza di relazioni rilevanti tra le società fossero plausibili, non risultando provata una collusione o distorsione della concorrenza. Il ricorso, quindi, è stato respinto.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza prende in esame la domanda di esclusione di due concorrenti (LEF e Sysco) da una gara pubblica, basata sull’asserita esistenza di un 'unico centro decisionale' nell’elaborazione delle offerte, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 1, lett. d) del Codice degli Appalti. Il TAR ha analizzato sia gli indizi addotti dalla ricorrente (rapporti societari e struttura similare delle offerte economiche), sia le spiegazioni e giustificazioni fornite da LEF e Sysco e le verifiche svolte da RFI. Il Collegio ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione della sussistenza di cause non automatiche di esclusione rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile dal giudice solo in caso di manifesta irragionevolezza o superficialità istruttoria. Nel caso concreto, la costanza matematica dei prezzi è stata giustificata dall’uso di un listino noto e diffuso e dall’assenza di contemporanei rapporti societari o di controllo, esclusi tramite le opportune verifiche. Non sono quindi emersi indizi 'gravi, precisi e concordanti' di concertazione o condizionamento. Di conseguenza, si è ritenuto corretto l’operato di RFI e infondato il ricorso di CEG.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 95

L’articolo 95 viene utilizzato come base normativa per richiedere l’esclusione di operatori economici le cui offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, configurando una distorsione della concorrenza. La stazione appaltante, secondo la norma, può escludere i concorrenti se accerta gravi indizi in questo senso. Il TAR ha accertato che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha esercitato il proprio potere di valutazione in modo non manifestamente irragionevole, svolgendo le necessarie verifiche ed istruttorie e ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esclusione. Il giudice ha quindi riconosciuto la discrezionalità della P.A., limitando il sindacato giudiziale ai soli casi di manifesta illogicità o difetto istruttorio, che in questa vicenda non sono stati riscontrati.

Articoli di riferimento