Gara per il servizio di Call Center ReCUP Regione Lazio: legittimità dell’aggiudicazione a CNS e respingimento delle censure sulla congruità dell’offerta e sui requisiti di partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Contact Care Solutions S.r.l., terza classificata, contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di Call Center ReCUP alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, disposta in favore di CNS Consorzio Nazionale Servizi. Il TAR ha ritenuto infondati i motivi relativi al presunto divieto di ribasso sul costo della manodopera, alle incongruenze nelle offerte, alla carenza di requisiti di idoneità professionale (iscrizione ROC) e alle doglianze su presunti illeciti professionali dichiarativi. È stato inoltre escluso che vi fosse una violazione di obblighi in materia di trattamento dati personali e che il dimensionamento delle postazioni costituisse requisito di esclusione. La verifica di congruità dell’offerta e delle dichiarazioni è stata ritenuta legittima e immune da vizi macroscopici. Gli ulteriori motivi sulle offerte della seconda classificata Numero Blu sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse. Il ricorso incidentale di Numero Blu è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR, sulla base di un esame approfondito delle doglianze della ricorrente (Contact Care Solutions) e delle difese delle amministrazioni e delle controinteressate, ha riaffermato i seguenti principi:
- Non esiste un divieto assoluto di ribasso sul costo della manodopera nei servizi di call center: è ammessa una riduzione rispetto al costo stimato dalla stazione appaltante purché l’operatore economico giustifichi adeguatamente l’offerta, nel rispetto dei minimi salariali e delle condizioni contrattuali previste dai CCNL applicabili (art. 41 e 110 d.lgs. 36/2023). Nel caso di specie, CNS ha fornito giustificativi ritenuti congrui e coerenti.
- La verifica di congruità sull’offerta anomala è un procedimento connotato da discrezionalità tecnica dell’amministrazione sindacabile solo in presenza di macroscopici errori o illogicità. Il TAR ha rilevato che la verifica condotta è stata logica e motivata.
- L’iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione (ROC) non è requisito di partecipazione alla gara ma di esecuzione, da comprovare prima dell’avvio del servizio, come previsto dalla normativa AGCOM.
- La Commissione giudicatrice ha correttamente valutato la sufficienza del dimensionamento delle postazioni e delle soluzioni tecnologiche offerte, rientrando la relativa valutazione nella discrezionalità tecnica (criterio di merito e non requisito di ammissione).
- Non emergono omissioni rilevanti o illeciti dichiarativi (artt. 94, 95, 96, 98 d.lgs. 36/2023) tali da inficiare l’affidabilità di CNS.
- Le questioni sulla privacy (es. utilizzo di WhatsApp come canale opzionale) non incidono sulla legittimità dell’offerta poiché tutte le informazioni sanitarie sono trattate tramite i sistemi istituzionali.
- I motivi di ricorso contro il secondo classificato e il ricorso incidentale di Numero Blu sono risultati improcedibili in quanto, venendo meno la censura sull’aggiudicatario, la ricorrente non può ottenere alcun risultato utile.
- Le spese sono state attribuite secondo la soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato per giustificare l’operato della stazione appaltante nel perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo attraverso un’istruttoria che rispetta trasparenza, efficienza e concorrenza. Il TAR ha riconosciuto che la verifica di congruità e l’ammissione degli operatori sono avvenute in modo conforme a tali principi.
Il principio della fiducia regola sia la valutazione discrezionale della stazione appaltante nella verifica di congruità delle offerte, sia l’assenza di responsabilità della PA per errori non gravi o dettati da indirizzi giurisprudenziali, riscontrata nella legittimità dell’azione amministrativa in questa vicenda.
Il principio dell’accesso al mercato è stato applicato favorendo la massima partecipazione degli operatori economici e consentendo l’utilizzo di soluzioni tecniche e organizzative eterogenee, pur nel rispetto dei requisiti di legge e di gara. La contestazione sull’accesso alla gara di CNS e Numero Blu è stata valutata secondo tali principi.
Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento ha sostenuto la legittimità della valutazione amministrativa nella verifica dei requisiti di CNS, compresa la valutazione sul self-cleaning e sulle dichiarazioni tardive di fatti rilevanti, ritenuti non compromettenti per l’affidamento pubblico.
La tassatività delle cause di esclusione è stata alla base della decisione di non escludere CNS e Numero Blu per presunte carenze non contemplate tra le cause tassative (es: iscrizione ROC, discordanze formali), dato che il codice limita l’esclusione solo ai casi previsti dagli artt. 94 e 95.
La corretta applicazione dei contratti collettivi è stata verificata nel controllo sui minimi salariali e sulle tutele dei lavoratori nelle offerte presentate. Il TAR ha confermato che le soluzioni scelte da CNS garantiscono il rispetto dei CCNL applicabili.
Le fasi della procedura di gara sono state valutate legittime: l’istruttoria, la verifica dei requisiti e la selezione delle offerte migliori sono state svolte secondo la sequenza e le regole prescritte, con piena trasparenza e pubblicità degli atti.
L’accesso agli atti di gara è stato rivendicato dalla ricorrente per esercitare il diritto di difesa, ma la sentenza ha confermato la regolarità delle modalità di ostensione e l’assenza di pregiudizio per la difesa nel caso concreto.
Ha regolato le modalità procedimentali e processuali di accesso agli atti, nonché le tempistiche e i limiti di trasparenza e motivazione, di cui la ricorrente si è avvalsa per contestare la non ostensione di documenti, senza che ciò abbia prodotto vizi invalidanti.
È stato applicato nella parte di verifica della coerenza tra progetto offerto, livelli di qualità, rispetto di costi, tempi e parametri tecnici (inclusa la congruità del costo del lavoro), nonché nella valutazione degli elementi tecnico-economici delle offerte.
Ha disciplinato la legittima partecipazione di consorzi (come CNS) e raggruppamenti temporanei (come Numero Blu), confermando la correttezza della loro ammissione alla procedura in presenza dei requisiti collettivi richiesti.
È stato richiamato in relazione ai requisiti delle consorziate CNS, chiarendo che la qualificazione può essere cumulata a livello di consorzio o consorziate, e che l’iscrizione ROC è requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Regola la partecipazione di RTI e consorzi ordinari, confermando la solidità della partecipazione di Numero Blu e My World Srl anche a fronte di integrazioni documentali permesse dal soccorso istruttorio senza modificare l’offerta.
La procedura di gara è stata espletata in modalità aperta, rispettando termini e modalità previsti dall’art. 71, che garantisce la massima partecipazione degli operatori qualificati.
Disciplinando la modalità digitale di presentazione di domande e offerte, il TAR ha riconosciuto corretta la gestione delle eventuali divergenze formali tra piattaforma e allegati cartacei, purché non alterino il contenuto sostanziale dell’offerta.
Le cause di esclusione automatica sono state esaminate dal TAR e non sono state ravvisate situazioni ostative alla partecipazione di CNS relativamente a condanne penali, misure antimafia o violazioni fiscali o contributive gravi.
Le contestazioni su presunti gravi illeciti professionali dichiarativi e la valutazione di impatti sulle capacità professionali sono state esaminate in base alla disciplina dell’art. 95, senza rilevare motivi sufficienti ad escludere CNS.
La disciplina dell’esclusione in qualsiasi momento per gravi illeciti o perdita dei requisiti è stata applicata per vagliare le dichiarazioni integrative di CNS: non è emersa alcuna situazione che imponga l’esclusione, considerata anche la completezza delle informazioni rese e la valutazione congrua e non illogica della S.A.
Il TAR ha valutato l’assenza di illeciti professionali gravi in capo a CNS che potessero incidere sull’integrità e affidabilità ai sensi dell’art. 98, ritenendo sufficienti le misure di self-cleaning adottate e le spiegazioni fornite dalla società.
La verifica dei requisiti è stata svolta secondo quanto stabilito dall’art. 99, con consultazione delle banche dati, fascicolo virtuale e delle dichiarazioni rese, risultando congrua, tempestiva e rispettosa delle procedure.
I requisiti speciali di idoneità e capacità tecnico-professionale, oggetto di contestazione da parte di CCS, sono stati ritenuti sussistenti sia per CNS che per il raggruppamento Numero Blu, anche sulla base della disciplina dell’articolo.
Ha disciplinato la procedura di soccorso istruttorio attivata nei confronti di My World Srl (mandante del RTI Numero Blu): il TAR ha ritenuto legittimo consentire l’integrazione della domanda di partecipazione in presenza di documentazione preesistente.
I principi generali di selezione hanno guidato la stazione appaltante nell’esame delle offerte, esclusione delle offerte non conformi, e verifica delle condizioni di ammissibilità, senza riscontrare violazioni dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) previsto dall’art. 108 è stato applicato correttamente, e la valutazione dei costi della manodopera e degli oneri sociali è stata svolta in conformità alle disposizioni.
È stato centrale per la valutazione della legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta: la stazione appaltante ha richiesto adeguate giustificazioni sui ribassi e le modalità di esecuzione, escludendo esclusivamente le offerte prive di spiegazioni convincenti o in violazione di obblighi inderogabili.



