Annullamento della revoca e della nuova gara per fornitura di pompe infusionali: necessità di motivazione congrua e tutela dell’affidamento nelle procedure d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di ICU Medical Europe S.r.l. contro la revoca del Lotto 4 nella gara per la fornitura di pompe infusionali volumetriche disposta dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Il Tribunale ha ritenuto ingiustificata e non adeguatamente motivata la revoca e successiva indizione di una nuova gara, censurando la genericità delle motivazioni relative alle cosiddette "mutate esigenze aziendali" e la mancata valutazione dell’affidamento maturato dall’impresa ricorrente, seconda classificata dopo l’annullamento dell’aggiudicazione a Becton Dickinson. La sentenza dispone la necessità per l’azienda di conformarsi al giudicato, completando la procedura di gara originaria sulla base delle indicazioni del TAR.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che nelle gare pubbliche, anche prima dell’aggiudicazione definitiva, le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare il principio di buona fede e a motivare adeguatamente ogni esercizio del potere di revoca, soprattutto quando operatori economici abbiano maturato un affidamento legittimo sul corretto svolgimento della procedura. Il TAR ha evidenziato che, nel caso di specie, la revoca della gara e l’indizione di una nuova erano fondate su motivazioni generiche (quali l’aumento dei fabbisogni e l’asserita obsolescenza di alcuni dispositivi) che non presentavano un effettivo e documentato mutamento dell’interesse pubblico tale da giustificare l’interruzione della procedura antecedente. In particolare, l’incremento di fabbisogno era inferiore al 10% e poteva essere gestito tramite il "quinto d’obbligo" previsto dalla lex specialis. La cancellazione della revoca comporta anche la nullità della nuova gara indetta in sostituzione e impone all’Azienda la prosecuzione della procedura originaria, dando così piena esecuzione alla precedente sentenza che aveva dichiarato illegittima l’aggiudicazione a Becton Dickinson e lasciato in graduatoria ICU Medical Europe. Il TAR richiama la recente evoluzione normativa (art. 5 D.lgs. 36/2023), che ha rafforzato la tutela dell’affidamento anche in assenza di una formale aggiudicazione, imponendo una rigorosa ponderazione degli interessi e la verifica delle ragioni di pubblico interesse sopravvenute.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5 è centrale nella motivazione: il TAR richiama il principio di buona fede e tutela dell’affidamento, sancendo che il ritiro o la revoca di atti di gara, anche prima dell’aggiudicazione, devono essere giustificati da ragioni nuove e concrete di interesse pubblico e comunque motivati in modo congruo, proprio perché l’operatore economico ha un legittimo affidamento sul corretto svolgimento della procedura. La revoca della gara è stata censurata perché non è stata dimostrata la necessità di sacrificare questo affidamento.
L’articolo 25 è citato perché la gara in contestazione era stata indetta come procedura aperta telematica, gestita tramite piattaforme di approvvigionamento digitale come richiesto dalle nuove disposizioni. Il TAR non ha censurato l’utilizzo della piattaforma, ma la sua citazione evidenzia che la procedura doveva svolgersi secondo le garanzie di trasparenza e accesso previste dal Codice.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta utilizzata dall’Azienda per la gara in questione. La norma è richiamata a fondamento della forma della gara, ma la sentenza sottolinea che le regole di trasparenza e comparazione devono essere rispettate anche in caso di ripetizione della procedura a seguito di revoca.
L’articolo 90, che impone l’obbligo di tempestiva informazione ai partecipanti circa esclusioni, aggiudicazioni o revoche, è menzionato in relazione agli obblighi di comunicazione da parte dell’Azienda verso i concorrenti. L’omessa motivazione e inadeguata comunicazione delle ragioni della revoca viene qui ritenuta in contrasto con le specifiche previsioni di trasparenza dell’articolo.



